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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17504/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento, con disconoscimento della deducibilità ai fini delle imposte dirette e della detraibilità IVA di costi relativi a beni asseritamente impiegati per un’attività criminosa. L’atto si fondava su indagini penali della Guardia di Finanza, dalle quali era emerso un sistema di frode fiscale incentrato sulla commercializzazione di capi di abbigliamento provenienti dalla Cina e presentati come prodotti italiani. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l’appello, pur riconoscendo che la sentenza di primo grado era motivata con argomentazioni estranee al thema decidendum. In Cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza d’appello per violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità della decisione di primo grado e non "sanarla" decidendo nel merito. Con un secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi da reato, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto distinguere tra costi riferibili ai capi effettivamente contraffatti e quelli relativi a capi regolarmente etichettati, perché l’indeducibilità colpirebbe solo i componenti negativi direttamente utilizzati per il compimento del reato doloso.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che non vi fosse alcuna grave anomalia motivazionale idonea a determinare nullità della sentenza, e comunque che il motivo fosse privo di interesse perché, nel processo tributario, l’appello ha natura sostitutiva e il giudice di secondo grado, fuori dai casi tassativi di rimessione al primo giudice, deve comunque decidere il merito anche se rilevi un vizio della sentenza appellata. Sul secondo ha affermato che l’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, come modificato dal d.l. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, esclude la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi per i quali sia stata esercitata l’azione penale o sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio; il giudice tributario non può accertare incidentalmente la sussistenza del reato, ma deve verificare la connessione diretta tra i costi contestati e l’attività delittuosa. Inoltre, la censura non incideva sull’ulteriore ratio decidendi della CTR, che aveva rilevato la mancata prova documentale, poiché la contribuente aveva prodotto documentazione solo campionaria e relativa a un diverso periodo d’imposta. Ricorso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata richiamata come norma sul vizio processuale dedotto con il primo motivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte richiama la norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, in parallelo con l’art. 132 c.p.c.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamata come parametro generale della motivazione della sentenza civile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamata quale disposizione integrativa sul contenuto della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamata per escludere che nella specie vi fosse una grave anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Individua i casi tassativi di rimessione al primo giudice nel processo tributario.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    [a]l di fuori dei casi previsti al comma precedente, la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado

    Conferma che l’appello tributario è normalmente sostitutivo e che il giudice di secondo grado deve decidere nel merito, salvo i casi eccezionali di rimessione.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993

    Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi

    La Corte interpreta la norma come fondata sulla diretta connessione tra costi e reato; l’indeducibilità opera per i costi direttamente utilizzati nel delitto non colposo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale o degli atti processuali penali indicati.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012 conv. con modif. in L. n. 44 del 2012

    È indicata come fonte della formulazione attuale dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012

    La Corte lo qualifica come disposizione che rende applicabile la disciplina più favorevole anche a fatti anteriori, con efficacia retroattiva nei limiti indicati.

  • art. 424 c.p.p.

    Richiamato quale atto processuale penale che integra il presupposto dell’indeducibilità.

  • art. 425 c.p.p.

    Richiamato per le ipotesi di non luogo a procedere considerate dalla norma tributaria.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato come ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione idonea a far sorgere il diritto al rimborso.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato per la sentenza definitiva di non doversi procedere considerata dalla norma.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato come causa di estinzione del reato cui la norma collega specifici effetti tributari.

  • art. 17 c.p.

    Non citato direttamente nel testo fornito come norma numerata, ma il reato di contraffazione è ricondotto all’art. 517 c.p.; si mantiene pertanto fuori dal set.

  • art. 517 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice rilevante ai fini della qualificazione della condotta penalmente rilevante.

  • art. 4, comma 49, L. n. 350 del 2003

    Richiamato come disposizione penale-amministrativa rilevante ai fini della contraffazione dei capi di abbigliamento.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come reato di ricettazione cui la CTR ha collegato i costi contestati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che il contribuente deve provare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi mediante fatture.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, fuori dai casi tassativi di rimessione al primo giudice, l’appello ha natura sostitutiva: il giudice di secondo grado deve decidere nel merito anche se rilevi vizi della sentenza impugnata, e la mera omissione di una declaratoria di nullità non integra vizio utile se non vi sia un concreto pregiudizio per l’appellante.
  • È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione con cui si censuri la mancata declaratoria di nullità della sentenza impugnata quando il giudice d’appello abbia comunque statuito nel merito e la declaratoria richiesta non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo grado.
  • In materia di deducibilità dei costi da reato, l’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 colpisce solo i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, in presenza dei presupposti processuali penali indicati dalla norma.
  • Il giudice tributario non può accertare incidentalmente l’esistenza del reato, ma deve limitarsi a verificare la diretta connessione tra i costi contestati e la fattispecie delittuosa oggetto del procedimento penale.
  • Nel processo tributario il contribuente che chiede la deduzione dei costi o la detrazione IVA ha l’onere di provarne i presupposti, mediante idonea documentazione contabile e fatture; la prova solo campionaria o riferita a periodi diversi può essere insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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