Cassazione Civile, Ordinanza n. 17395/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. proposto dopo la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., a seguito di opposizione all'esecuzione promossa da un soggetto terzo. Oggetto dell'opposizione era la pretesa non ripetibilità dell'IVA richiesta dal difensore antistatario. Il giudice di pace aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo il credito azionato dalla odierna ricorrente. In appello, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'impugnazione inammissibile ritenendo che la sentenza fosse stata resa secondo equità ai sensi degli artt. 339 e 113 c.p.c., con conseguente limite all'appellabilità. In cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la questione devoluta attenesse a un principio informatore della materia IVA, e in particolare al principio di inerenza, così da consentire l'appello anche contro una sentenza equitativa. La Corte, però, ha rilevato anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i richiami all'atto di appello non consentivano di ricostruire compiutamente il contenuto del gravame e di verificare se fosse stata effettivamente dedotta la violazione di un principio informatore. Ha inoltre osservato che, per quanto ricostruibile, la questione sollevata riguardava non un principio informatore ma una circostanza fattuale, ossia la non soggezione IVA del beneficiario del pagamento, circostanza che non è idonea a fondare l'appellabilità della sentenza resa secondo equità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l'onere di specificità e autosufficienza richiesto dall'art. 366 c.p.c., perché non permetteva di verificare l'effettivo contenuto dell'appello e la riconducibilità della censura a un principio informatore della materia. In via ulteriore, ha chiarito che la doglianza prospettata non investiva un principio informatore dell'IVA, ma un profilo fattuale relativo alla soggettività IVA del percettore, dunque insufficiente a superare il limite di appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola controricorrente che aveva svolto difese effettive, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 616 c.p.c.
indica il giudizio di merito conseguente all'opposizione esecutiva dopo la sospensione dell'esecuzione.
art. 624 c.p.c.
richiamato come base della sospensione dell'esecuzione che ha dato origine al giudizio di merito.
art. 339, terzo comma, c.p.c.
l'appello contro sentenza resa secondo equità è ammissibile solo se si deduce la violazione di norme o principi informatori della materia.
art. 113 c.p.c.
richiamato dal giudice di merito per qualificare la decisione come resa secondo equità.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e delle ragioni di impugnazione; il difetto comporta inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla conseguente decisione in camera di consiglio.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma aggiuntiva in favore della controparte vittoriosa.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
ha giustificato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire, senza integrazioni del giudice, la completa ricostruzione del fatto processuale e dei documenti richiamati; in difetto il ricorso è inammissibile.
- Per superare il limite di appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità è necessario dedurre la violazione di una vera norma o di un principio informatore della materia, non essendo sufficiente richiamare mere circostanze fattuali o argomentazioni di merito.
- La verifica della deduzione di un principio informatore deve essere possibile sulla base del contenuto dell'atto di appello e del ricorso; se il quadro processuale non è ricostruibile, la censura non può essere esaminata.
- L'inosservanza degli oneri processuali di specificità e completezza può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche le conseguenze economiche accessorie previste per la lite temeraria e per il contributo unificato.
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