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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 2005 tra la debitrice e un istituto bancario originario. Successivamente un diverso istituto, poi divenuto BdM Banca, intimava precetto e avviava espropriazione immobiliare per somme ritenute dovute in forza di quel mutuo. La debitrice proponeva opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando soprattutto la legittimazione/il titolo in capo al creditore procedente, sul rilievo che il titolo esecutivo era formato a favore di un soggetto diverso e che la cessione del credito non era stata provata. Il primo giudice accoglieva l'opposizione; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la cessione, tardiva la produzione in appello dell'avviso di cessione in G.U. e comunque insufficiente tale documento, a fronte della contestazione della debitrice, a dimostrare la titolarità del singolo credito. In Cassazione la società cessionaria/procuratrice deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 77, 81, 182 e 345 c.p.c., sostenendo che la titolarità del rapporto e la cessione erano già desumibili dalla documentazione prodotta sin dalla fase esecutiva e che la mancata produzione era sanabile; 2) omessa motivazione sulla mancata valutazione come indispensabile della documentazione prodotta in appello (avviso di cessione pubblicato in G.U.). BdM Banca proponeva ricorso incidentale adesivo, con un motivo autonomo di ultrapetizione, assumendo che la parte avesse in realtà dedotto una diversa questione relativa alla forma esecutiva del mutuo e non il difetto di legittimazione attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto corretta la distinzione operata dal giudice di merito tra legittimazione processuale e titolarità del rapporto: la prima attiene alla condizione dell'azione e alla prospettazione della parte come titolare del rapporto, la seconda alla fondatezza nel merito della pretesa e, se contestata, deve essere provata dalla parte che la allega. Nel caso concreto la cessione del credito non era stata dimostrata nei gradi di merito; la produzione in appello dell'avviso di cessione in G.U. era tardiva ex art. 345 c.p.c. e, comunque, non sufficiente a provare la cessione del singolo rapporto, ma al più l'inclusione del credito in una cessione in blocco. Il motivo incidentale per ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riproduceva gli atti necessari a verificare la dedotta diversa qualificazione della domanda. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per il difetto della procura speciale della controricorrente agli atti accessibili al Collegio; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per contestare il diritto del creditore di procedere in executivis; la controversia ha riguardato la prova della titolarità del credito azionato.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la Corte non vi ravvisa una decisività autonoma rispetto alla questione della prova della cessione.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che il tema centrale è la titolarità del rapporto, non una mera questione di rappresentanza processuale.

  • art. 182 c.p.c.

    non opera per sanare la mancata prova della titolarità del diritto fatto valere né per derogare alle preclusioni istruttorie sulla cessione contestata.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono ammessi solo documenti nuovi se la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; l'avviso di cessione depositato tardivamente è stato correttamente ritenuto inammissibile/tardivo.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; il motivo di ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile perché non riportava gli atti necessari a verificare la diversa deduzione prospettata.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso, a presidio dell'autosufficienza e della funzionalità del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La contestazione della cessione del credito in sede esecutiva impone al creditore procedente di provare la propria titolarità sostanziale del rapporto, non essendo sufficiente una mera allegazione nell'atto di precetto o la sola menzione dell'operazione di cessione.
  • La distinzione tra legittimazione processuale e titolarità del diritto è decisiva: la prima riguarda la condizione dell'azione ed è rilevabile in rito, la seconda attiene al merito e, se contestata, richiede prova piena da parte di chi agisce.
  • L'art. 182 c.p.c. non consente di sanare la mancanza di prova del diritto sostanziale azionato né di superare le preclusioni istruttorie quando la circostanza costitutiva del credito è stata tempestivamente contestata.
  • In appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non averli potuti produrre nel primo grado per causa non imputabile; in mancanza, il documento è tardivo e inidoneo a fondare la decisione.
  • L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, da solo, può al più attestare l'esistenza di una cessione in blocco, ma non basta necessariamente a dimostrare, in presenza di contestazione, l'inclusione del singolo credito azionato.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che denuncia ultrapetizione o errata qualificazione della domanda deve essere autosufficiente e riprodurre gli atti rilevanti; altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutiveEspropriazione forzataCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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