Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione forzata immobiliare promossa dalla creditrice procedente, il giudice dell'esecuzione aveva ordinato l'integrazione del fondo spese per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, assegnando un termine di quindici giorni. L'integrazione era pervenuta oltre tale termine. Il debitore aveva quindi chiesto la declaratoria di estinzione del processo esecutivo o, in subordine, la sua improseguibilità, sostenendo che il tardivo adempimento del creditore impedisse la prosecuzione della procedura. Il giudice dell'esecuzione aveva sospeso le operazioni di vendita e concesso termine ex art. 618 c.p.c.; il Tribunale, definendo l'opposizione, l'aveva dichiarata inammissibile ritenendo che il provvedimento dovesse essere reclamato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 630, 631-bis e 617 c.p.c., sostenendo che la fattispecie non integrasse un'ipotesi di estinzione tipica ma, al più, una causa di chiusura anticipata/improseguibilità, da far valere con opposizione agli atti esecutivi; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'estinzione del processo esecutivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la qualificazione operata dal Tribunale. Ha chiarito che il reclamo ex art. 630 c.p.c. è lo strumento previsto per i provvedimenti sull'estinzione tipica dell'esecuzione, mentre quando si controverta di una chiusura anticipata del processo esecutivo non espressamente sanzionata come estinzione dal legislatore, il rimedio corretto è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nel caso concreto, l'ordine del giudice dell'esecuzione riguardava l'integrazione del fondo spese per la pubblicità ex art. 8 d.P.R. 115/2002 e non l'omesso rispetto del termine per la pubblicazione dell'avviso sul portale vendite, ipotesi invece riconducibile all'estinzione tipica ex art. 631-bis c.p.c. Ne deriva che il provvedimento che aveva implicitamente negato l'improcedibilità/chiusura anticipata andava impugnato con opposizione agli atti esecutivi e non dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
Il reclamo è il rimedio previsto per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione tipica; non si estende automaticamente alle ipotesi di chiusura anticipata non tipizzate dal legislatore.
art. 631-bis c.p.c.
L'omesso rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione tipica dell'esecuzione; la norma non si applica al diverso obbligo di anticipazione delle spese di pubblicità.
art. 617 c.p.c.
È il rimedio corretto contro il provvedimento che neghi o implicitamente escluda una causa di chiusura anticipata del processo esecutivo non riconducibile a estinzione tipica.
art. 618 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione può concedere termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso volto a censurare l'omessa rilevazione d'ufficio dell'estinzione è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 8 d.P.R. 115/2002
L'obbligo di integrazione del fondo spese per la pubblicità è ricondotto a questa disposizione; la sua inosservanza può, al più, impedire la prosecuzione del processo esecutivo, senza integrare automaticamente estinzione tipica.
art. 629 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte come ipotesi di estinzione per rinuncia.
art. 497 c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento rientrante nelle estinzioni tipiche.
art. 557, secondo comma, c.p.c.
Richiamato quale ulteriore ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento rientrante nelle estinzioni tipiche.
art. 567 c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di inefficacia del pignoramento rientrante tra le cause tipiche considerate dalla Corte.
art. 631 c.p.c.
Richiamato quale ipotesi di mancata comparizione all'udienza successiva che integra un'ipotesi tipica di estinzione.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi all'estinzione sono soggetti a reclamo ex art. 630 c.p.c. solo quando riguardano ipotesi di estinzione tipica espressamente previste dalla legge.
- Quando il legislatore non qualifica espressamente come estinzione una causa impeditiva della prosecuzione del processo esecutivo, il provvedimento che neghi l'improcedibilità o la chiusura anticipata va censurato con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- L'omesso rispetto del termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche integra estinzione tipica; il mero ritardo nell'anticipazione delle spese di pubblicità può invece determinare soltanto l'impossibilità di compiere l'atto necessario alla prosecuzione dell'esecuzione.
- La corretta individuazione del rimedio impugnatorio dipende dalla qualificazione sostanziale del vizio dedotto e dalla natura tipica o atipica della causa di arresto del processo esecutivo.
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