Cassazione Civile, Ordinanza n. 17393/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione, concessa in godimento a una società in nome collettivo. La concedente aveva risolto stragiudizialmente il contratto per effetto di clausola risolutiva espressa e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di riconsegna nei confronti della società utilizzatrice, già cancellata dal registro delle imprese. L'esecuzione per consegna si è svolta con l'immissione in possesso dell'avente diritto da parte dell'ufficiale giudiziario. Un soggetto che si assumeva legittimato quale socio unico della società estinta ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo anche che il titolo esecutivo sarebbe stato inesistente perché formato nei confronti di un soggetto già cessato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva; la Corte d'appello ha confermato, rilevando che al momento dell'estinzione della società il contratto era già risolto e quindi non vi era stata alcuna vicenda successoria in capo all'opponente. In cassazione il ricorrente ha insistito sull'asserita invalidità/inesistenza del titolo e sulla legittimazione a contestare l'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improponibilità originaria dell'opposizione, perché proposta dopo la chiusura del processo esecutivo, che nell'esecuzione forzata per consegna/rilascio coincide con l'immissione in possesso dell'avente diritto. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c., dichiarando che la domanda non poteva essere proposta né proseguita. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di tutti i gradi di giudizio e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione per consegna deve essere preceduta dalla notifica del precetto e del titolo esecutivo all'obbligato; la mancata notificazione può essere fatta valere con i rimedi propri, ma non elide il rilievo della tardiva proposizione dell'opposizione all'esecuzione dopo la chiusura del processo esecutivo.
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente; il terzo detentore qualificato o possessore può proporla nei limiti e nei tempi consentiti, ma non oltre la chiusura del processo esecutivo.
L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio esperibile nei venti giorni dall'atto conclusivo del processo esecutivo per far valere vizi formali, come la mancata notifica del titolo o del precetto.
Quando emerge che la domanda/opposizione non poteva essere proposta, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio, il processo esecutivo si chiude con l'immissione in possesso dell'avente diritto o della persona da lui designata; dopo tale momento l'opposizione all'esecuzione è improponibile.
- L'improponibilità originaria dell'opposizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione anche se i giudici di merito non l'abbiano espressamente dichiarata.
- Il terzo che si assuma possessore o detentore qualificato del bene oggetto di consegna non è privo di tutela: deve utilizzare nei termini gli strumenti appropriati, in primo luogo l'opposizione agli atti esecutivi contro l'atto conclusivo e, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione all'esecuzione; in extrema ratio può agire in tutela possessoria.
- La contestazione dell'inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo non consente comunque di superare il limite temporale di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione, se questa è proposta quando il processo esecutivo è già terminato.
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