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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15221/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, fondato su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale e sulla documentazione relativa a disponibilità finanziarie detenute presso una banca estera, emerse nell'ambito della c.d. lista Falciani. L'Ufficio contestava un maggior reddito e redditi di capitale prodotti all'estero, ritenuti non dichiarati. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio dichiarando legittimo l'accertamento. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione del principio di irretroattività della norma che introduce la presunzione legale di evasione per investimenti e attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata, sostenendo che l'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non potesse applicarsi a fatti del 2007; 2) conseguente illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento; 3) erronea valutazione delle prove, perché la scheda contabile e gli indizi non avrebbero avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza; 4) violazione delle regole sulla preventiva richiesta di chiarimenti e sul diritto di difesa, assumendo che l'accertamento fosse stato emesso senza consentire adeguata prova contraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la presunzione legale di evasione introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha natura meramente procedimentale e quindi non opera retroattivamente, ma ha anche precisato che, per gli anni anteriori, l'Ufficio poteva comunque fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi e precise. Ha rigettato il secondo motivo perché l'avviso notificato nel 2011 per l'annualità 2007 era tempestivo ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto diretto a contestare la valutazione di merito delle prove da parte del giudice tributario, che aveva legittimamente valorizzato la documentazione acquisita e ulteriori elementi indiziari. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la disciplina invocata non era pertinente e che la contribuente aveva comunque avuto modo di difendersi sin dalla convocazione presso la Guardia di Finanza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    Norma richiamata come base degli obblighi di monitoraggio fiscale per attività finanziarie detenute all'estero, la cui violazione consente l'attivazione degli strumenti presuntivi dell'accertamento.

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    La Corte esclude che tale disposizione radichi una pregiudizialità tale da imporre una preventiva richiesta di chiarimenti quale condizione dell'accertamento nel caso concreto.

  • art. 12 d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    Il comma 2 introduce una presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata non dichiarati; la Corte afferma che tale presunzione non ha natura procedimentale e non si applica retroattivamente. Il comma 2-bis è richiamato in relazione al raddoppio dei termini, ma la Corte respinge la censura nel caso concreto.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato a sostegno del principio di irretroattività delle norme tributarie; la Corte ne conferma la rilevanza nel senso di escludere l'applicazione retroattiva della presunzione legale sopravvenuta.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che la disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente in difetto di espressa e valida deroga, non ravvisata nel caso della presunzione legale in esame.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la base normativa richiamata per la rettifica del reddito mediante presunzioni semplici, utilizzabile nel caso concreto come fondamento dell'accertamento per annualità anteriori alla norma sopravvenuta.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È applicato per ritenere tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2007, notificato nel 2011.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni per contestare l'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi e precise.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che, anche ove non operi la presunzione legale sopravvenuta, i medesimi fatti possono essere valutati come presunzioni semplici, purché dotate di gravità e precisione; la concordanza non richiede necessariamente una pluralità di indizi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono articolate come violazioni di legge e, nel terzo motivo, anche come vizio processuale, ma il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché mira a sollecitare una diversa valutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte opera una correzione della motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È ritenuto inconferente nel caso di specie rispetto alla censura sulla previa richiesta di chiarimenti.

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa di evasione introdotta per investimenti e attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata non ha natura meramente procedimentale o processuale e, pertanto, non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L'eventuale inapplicabilità della presunzione legale sopravvenuta non impedisce all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento sui medesimi fatti mediante presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia grave e preciso; la concordanza può risultare anche da un solo elemento, se sufficientemente probante.
  • In materia tributaria, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la censura si risolva nella contestazione dell'apprezzamento delle prove, se la motivazione della decisione di merito è logicamente e giuridicamente coerente.
  • La tempestività dell'accertamento va verificata rispetto all'annualità oggetto di rettifica e al termine di decadenza applicabile; se la notifica interviene entro il termine, la censura è infondata.
  • La mancata attivazione di una preventiva interlocuzione difensiva non invalida l'accertamento se la disciplina invocata non la prevede come condizione di legittimità e se il contribuente sia stato comunque posto in condizione di difendersi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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