Cassazione Civile, Ordinanza n. 33833/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva respinto l'opposizione dell'impresa all'avviso di addebito INPS e quindi la legittimità della riclassificazione dell'attività come industriale ai fini contributivi. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società, inizialmente inquadrata come impresa artigiana, impugnò un avviso di addebito INPS fondato su verbale unico ispettivo, con cui le venivano richiesti contributi omessi e somme aggiuntive per il periodo 24 gennaio 2011 - 30 settembre 2012, a seguito della riclassificazione dell'attività come impresa industriale e non artigiana. In primo grado l'opposizione fu accolta; in appello la decisione fu riformata, ritenendo corretta la riclassificazione per il superamento del limite dimensionale dei dipendenti e per la mancata partecipazione personale dei soci all'attività. In cassazione la società dedusse cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte territoriale valorizzato il superamento del limite dimensionale nonostante la mancata contestazione nel verbale ispettivo e la sua allegazione solo in giudizio; 2) violazione delle norme sull'impresa artigiana e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'attività rientrava nelle lavorazioni tradizionali e che non era mai stato superato il tetto di 32 dipendenti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme processuali per omessa considerazione delle prove sull'effettivo svolgimento personale dell'attività da parte dei soci; 4) ulteriore censura sulla qualificazione artigiana, assumendo che fosse sufficiente la direzione personale dei dipendenti; 5) violazione della normativa previdenziale, sostenendo che l'iscrizione alla gestione separata degli amministratori non fosse incompatibile con la dedotta direzione personale dell'attività artigiana. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri, osservando che l'opposizione ad avviso di addebito introduce un giudizio a cognizione piena sul rapporto previdenziale, nel quale l'INPS può fondare la pretesa su tutte le allegazioni difensive e il giudice può liberamente apprezzare gli elementi del verbale ispettivo fuori dai limiti dell'art. 2700 c.c.; ha inoltre rilevato che la società non aveva indicato in modo specifico quando e come la questione del tipo di attività e del limite dimensionale fosse stata oggetto di discussione, e che gli ulteriori motivi miravano solo a sovvertire l'accertamento in fatto della Corte d'appello circa l'assenza di attività personale dei soci. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui chi chiede l'accertamento della natura artigiana ai fini contributivi ha l'onere di provarne i requisiti e non può limitarsi a invocare l'iscrizione all'albo artigiani, che ha valore meramente indiziario nel rapporto previdenziale.
Norme richiamate
artt. 24, 99, 101, 112, 115, 116, 414, 442, 443 c.p.c.
Richiamati nei motivi di ricorso per censurare la valutazione della prova e la struttura del giudizio di opposizione; la Corte ribadisce che il giudizio è a cognizione piena e che l'accertamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
Gli elementi del verbale ispettivo sono liberamente apprezzabili dal giudice quando non ricadono nell'ambito della fede privilegiata dell'atto pubblico.
La parte che chiede il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa ai fini previdenziali ha l'onere di provare i requisiti richiesti dall'ordinamento.
È norma centrale per la qualificazione dell'impresa artigiana; il superamento dei limiti dimensionali e la mancanza di attività personale dei soci escludono il riconoscimento del regime artigiano.
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane può avere rilievo costitutivo, ma resta contestabile ai fini della classificazione previdenziale.
Richiamata nel primo motivo, ma non valorizzata come decisiva ai fini dell'accoglimento.
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208
Richiamata nel contenzioso sulla classificazione e sui requisiti previdenziali dell'impresa.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
Richiamato nei motivi senza incidenza decisiva sul rigetto.
Richiamata nei motivi senza rilievo decisivo.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24
Richiamato nei motivi di diritto contro l'avviso di addebito.
D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13
come sostituito dall'art. 33, comma 1, L. n. 183 del 2010
Richiamato nel primo motivo in tema di accertamento ispettivo e formazione della pretesa contributiva.
conv. in L. n. 122 del 2010
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nell'esito.
L. n. 463 del 1959
Richiamata nel quinto motivo in materia previdenziale.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
Richiamata con riferimento all'iscrizione alla gestione separata degli amministratori.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. r. Toscana n. 53 del 2008, artt. 9 e 19
Invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità che l'attività manuale fosse svolta dai dipendenti, ma non ritenuta idonea a scardinare l'accertamento di fatto compiuto in appello.
D.P.R.G. Toscana n. 55/R del 2009, art. 8
Richiamato insieme alla normativa regionale sulla disciplina dell'impresa artigiana.
D.P.R. n. 288 del 2001, art. 1
Richiamato nei motivi relativi alla classificazione dell'impresa artigiana.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito INPS si instaura un giudizio a cognizione piena sul rapporto previdenziale, nel quale il giudice può considerare tutti gli argomenti e gli elementi di prova dedotti a sostegno della pretesa, non essendo vincolato alla sola impostazione contenuta nel verbale ispettivo.
- Gli elementi risultanti dal verbale ispettivo non sono intangibili fuori dai limiti della fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e possono essere liberamente valutati dal giudice di merito.
- Chi domanda il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa ai fini contributivi ha l'onere di provare tutti i requisiti di legge, non essendo sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, che ha valore solo indiziario nel rapporto previdenziale o comunque è contestabile per specifici fini.
- La qualificazione previdenziale dell'impresa dipende da un accertamento concreto sulla sussistenza dei presupposti di legge, in particolare sul rispetto dei limiti dimensionali e sulla partecipazione personale all'attività, e non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera critica dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- L'eventuale compatibilità astratta tra diverse iscrizioni previdenziali o gestioni non incide sull'accertamento in fatto della natura dell'attività concretamente svolta dall'impresa.
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