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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33725/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione di un concordato preventivo proposto da una società in liquidazione, confermata dalla Corte d’appello. L’INPS contestava la parziale falcidia dei propri crediti per contributi previdenziali non versati, sostenendo che il tribunale e la corte territoriale avessero errato nel non subordinare l’omologazione alla verifica dei presupposti del D.M. 4 agosto 2009, né ad altri criteri di valutazione, e nel non considerare i principi desumibili dalla giurisprudenza della CGUE sul trattamento dei crediti contributivi. Con il secondo motivo l’INPS lamentava inoltre che non fosse stata riconosciuta la natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 182-ter l.fall. nel testo introdotto dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, secondo cui il concordato preventivo concernente crediti per contributi previdenziali può avvenire solo nella forma della transazione previdenziale. Prima della decisione nel merito, però, l’INPS ha depositato atto di rinuncia al ricorso con adesione della controparte e richiesta congiunta di compensazione delle spese, a fronte dell’integrale pagamento del dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall’INPS e dell’adesione della società controricorrente. Richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente comunicata/notificata, determina l’estinzione del processo, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità, come richiesto dalle parti, e ha escluso l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • L. Fall., art. 160

    richiamato dall’INPS come norma violata nel contestare l’omologazione del concordato e il trattamento dei crediti previdenziali

  • L. Fall., art. 166

    richiamato dall’INPS nel primo motivo di ricorso

  • L. Fall., art. 180

    richiamato dall’INPS nel primo motivo di ricorso

  • L. Fall., art. 182-ter

    richiamato dall’INPS; la ricorrente sosteneva che il testo introdotto dalla L. n. 232 del 2016 avesse natura di interpretazione autentica e imponesse la transazione previdenziale per i crediti contributivi

  • D.M. 4 agosto 2009

    la Corte territoriale aveva ritenuto che la sua verifica non fosse necessaria ai fini dell’omologazione, trattandosi di normativa secondaria

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata, comporta l’estinzione del processo di cassazione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    l’ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato

  • CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14

    citata dall’INPS a sostegno della necessità di verificare che il credito previdenziale non ricevesse trattamento migliore in fallimento

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente portata a conoscenza delle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio, ma ha natura ricettizia: per produrre l’effetto estintivo deve essere notificata o comunicata nei modi prescritti.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, le spese possono essere integralmente compensate se le parti lo richiedono con accordo congiunto.
  • L’ulteriore contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso in via interpretativa ai giudizi estinti per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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