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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, con qualifica di macchinisti, avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento del diritto a far computare nella retribuzione feriale alcune voci riconosciute durante il servizio: gli incentivi per attività di condotta/scorta oraria e di riserva previsti dal contratto aziendale, nonché i compensi correlati all’assenza dalla residenza. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che la Corte d’appello avesse attribuito efficacia vincolante, in modo improprio, all’interpretazione della Corte di giustizia sull’art. 7 della direttiva 2003/88/CE; 2) lamentava la violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, assumendo che la nozione di ferie retribuite fosse rimessa alla contrattazione e che il contratto avesse escluso quelle voci; 3) deduceva che la giurisprudenza UE imporrebbe solo una retribuzione non dissuasiva e non necessariamente identica a quella ordinaria, e che comunque la riduzione lamentata era irrisoria, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE; 4) contestava la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, che la Corte territoriale aveva fatto decorrere dalla cessazione del rapporto, invocando l’art. 2948 c.c. e l’effetto delle modifiche dell’art. 18 St. lav. introdotte dalla l. n. 92/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello si era correttamente conformata alla giurisprudenza di legittimità e della CGUE in tema di ferie retribuite: la retribuzione feriale deve comprendere le voci collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione sia idonea, in concreto, a dissuadere dal godimento delle ferie; la valutazione sulla concreta incidenza dissuasiva è riservata al giudice di merito; non vi erano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione era già stata chiarita. Quanto al quarto motivo, la Corte ha applicato il principio per cui, per i crediti non prescritti al 18 luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in ragione del mutato regime di stabilità introdotto dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione delle ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e non può essere strutturata in modo da dissuadere il lavoratore dal godimento effettivo delle ferie; vanno incluse le voci collegate alle mansioni e allo status professionale.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato come norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    Usato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione sufficiente e proporzionata nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    Norma evocata come base della disciplina delle ferie e della loro retribuzione.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    Le modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015 hanno inciso sulla stabilità del rapporto, con effetti sulla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2935 c.c.

    In combinato con l’art. 2948 c.c., il termine prescrizionale decorre quando il diritto può essere fatto valere, cioè dalla cessazione del rapporto nei casi considerati.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali il lavoratore deve percepire una retribuzione che, in concreto, non lo induca a rinunciare al riposo: vanno quindi considerate le voci economiche connesse alle mansioni svolte e allo status professionale, quando siano normalmente e continuativamente percepite durante il lavoro.
  • La conformità della retribuzione feriale alla disciplina europea non dipende da una mera identità formale con la retribuzione ordinaria, ma dalla verifica concreta dell’effetto dissuasivo che la sua riduzione può produrre sull’esercizio del diritto alle ferie.
  • La valutazione circa la rilevanza concreta delle singole voci retributive ai fini del trattamento feriale è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la decisione dipenda soprattutto dall’applicazione al caso concreto.
  • In tema di prescrizione dei crediti di lavoro nel rapporto a tempo indeterminato, per i diritti non già prescritti al momento delle riforme del 2012-2015, la decorrenza si colloca dalla cessazione del rapporto se il nuovo assetto normativo ha inciso sulla reale stabilità del posto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaPrescrizione

Testo integrale

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