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Legge

L.R. Toscana 53/2008

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane.

Normativa regionaleL.R. Toscana 53/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana i requisiti dell’impresa artigiana, l’annotazione nel registro delle imprese, i controlli, le sanzioni e la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale. Prevede anche la qualifica di maestro artigiano e la promozione di centri per lo sviluppo imprenditoriale. Le disposizioni si applicano dal regolamento attuativo regionale e in parte rinviano a norme ormai superate.

Disciplina dell’artigianato toscano e semplificazione degli adempimenti per le imprese artigiane

Disciplina dell’artigianato e semplificazione amministrativa in Toscana

La legge regionale toscana definisce la disciplina dell’impresa artigiana, ne semplifica gli adempimenti verso il registro delle imprese e promuove l’artigianato artistico e tradizionale. Il sistema ruota attorno all’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, alle funzioni delle CCIAA e alla Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT).

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Toscana tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato, anche nelle sue espressioni territoriali, tradizionali e artistiche. Nell’ambito della programmazione economica regionale, favorisce il consolidamento delle imprese artigiane, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rispetto della contrattazione collettiva, promuovendo anche la bilateralità. La legge si applica all’impresa artigiana come definita dalla disciplina regionale e non si applica, salvo casi di attività strumentali e accessorie, a:

  • attività agricole;
  • attività commerciali e di intermediazione;
  • attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;
  • produzione di oggetti di arte popolare svolta come attività secondaria senza impiego di mano d’opera.

Soggetti istituzionali e strumenti di supporto

Le CCIAA svolgono le funzioni di annotazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese, di accertamento e irrogazione di alcune sanzioni e di attribuzione della qualifica di maestro artigiano. La Regione può accreditare i Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI), costituiti in forma di impresa dalle organizzazioni artigiane regionali più rappresentative, purché dispongano di una struttura in almeno quattro province e operino a favore delle imprese indipendentemente dall’adesione associativa. Il regolamento regionale definisce modalità di accreditamento, servizi e verifiche.

Requisiti dell’imprenditore e dell’impresa artigiana

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e come titolare l’impresa, assumendone piena responsabilità e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale. Per attività che richiedono specifiche competenze e responsabilità verso gli utenti, sono richiesti i requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali o regionali. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

L’impresa è artigiana se:

  • ha come scopo prevalente la produzione o trasformazione di beni o la prestazione di servizi;
  • è organizzata con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore, eventualmente dei familiari, dei soci e dei dipendenti;
  • il lavoro ha funzione preminente rispetto al capitale;
  • rispetta i limiti dimensionali previsti dalla legge.

Forme di esercizio e denominazione

L’attività può essere svolta in forma individuale o collettiva, anche cooperativa, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni. La legge stabilisce requisiti specifici per società di persone, società in accomandita semplice, s.r.l. unipersonali, s.r.l. e cooperative, in relazione al possesso dei requisiti artigiani da parte dei soci rilevanti.

Nessuna impresa, e neppure consorzi o società consortili, può usare nella ditta, insegna o marchio riferimenti all’artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.

Consorzi e società consortili

I consorzi e le società consortili fra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, sono annotati come imprese artigiane con l’indicazione delle imprese consorziate. Possono essere annotati anche consorzi e società consortili che comprendano, oltre alle imprese artigiane, piccole imprese ed enti pubblici o privati, purché questi ultimi non superino un terzo e le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Tali soggetti possono usufruire delle agevolazioni per imprese artigiane e usare riferimenti all’artigianato nella denominazione solo se annotati.

Limiti dimensionali e calcolo del personale

L’impresa artigiana può impiegare personale dipendente entro limiti diversi a seconda del tipo di attività:

  • attività non in serie: massimo 18 dipendenti, elevabili a 22 se gli aggiuntivi sono apprendisti;
  • attività in serie non del tutto automatizzata: massimo 9 dipendenti, elevabili a 12 con soli apprendisti aggiuntivi;
  • lavorazioni artistiche e tradizionali e abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, elevabili a 40 con soli apprendisti aggiuntivi;
  • trasporto: massimo 8 dipendenti;
  • costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, elevabili a 14 con soli apprendisti aggiuntivi.

Nel calcolo non si computano, per due anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio; inoltre non si computano i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti e i lavoratori con disabilità. Sono invece computati i soci che lavorano prevalentemente nell’impresa, i familiari partecipanti all’impresa familiare e tutti i dipendenti. La qualifica non si perde se, per esigenze produttive, i limiti sono superati fino al 20% per non più di tre mesi l’anno.

Modalità di svolgimento dell’attività e vendita dei prodotti

L’attività artigiana può essere esercitata in sede fissa, presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio lavorante, in altra sede concordata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. L’impresa artigiana può vendere i prodotti di propria produzione nei locali di produzione o adiacenti senza applicare la disciplina commerciale regionale. Può anche somministrare nei medesimi locali, con i propri arredi, come attività strumentale e accessoria alla produzione, purché senza servizio assistito e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

CRAT: composizione, funzioni e durata

La Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT) ha sede presso UNIONCAMERE Toscana, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura cinque anni dall’insediamento. È composta da due rappresentanti regionali e tre esperti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative; la presidenza è nominata dal Presidente della Giunta fra gli esperti. Partecipano con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno di UNIONCAMERE Toscana; per i ricorsi amministrativi è prevista anche l’integrazione consultiva di un rappresentante INPS.

La CRAT:

  • decide i ricorsi amministrativi previsti dalla legge;
  • presta consulenza a Regione ed enti associativi territoriali;
  • redige una relazione annuale al Presidente della Giunta;
  • esprime parere alle CCIAA sulla qualifica di maestro artigiano;
  • tiene l’elenco dei maestri artigiani.

Ai componenti spetta un’indennità secondo la normativa regionale sui comitati e commissioni. La rappresentanza e difesa in giudizio della CRAT spettano all’Avvocatura regionale.

Annotazione nel registro delle imprese e decorrenza degli effetti

Ai fini dell’avvio dell’attività, il titolare presenta alla CCIAA competente una dichiarazione di possesso dei requisiti tramite comunicazione unica. La dichiarazione determina l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese con effetto dalla data di presentazione.

Le imprese aventi i requisiti devono dichiararli per l’annotazione; per alcune società cooperative di trasporto la dichiarazione è facoltativa. L’annotazione è costitutiva e costituisce condizione:

  • per ottenere le agevolazioni previste per le imprese artigiane;
  • per usare riferimenti all’artigianato nella denominazione.

Il possesso dei requisiti è attestato dall’annotazione nella certificazione del registro delle imprese. In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’annotazione per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, se l’attività è assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore.

Variazioni, cancellazioni e controlli

Le imprese societarie devono comunicare entro 30 giorni le variazioni nella partecipazione dei soci all’attività produttiva. Devono inoltre dichiarare entro 30 giorni i fatti che comportano la perdita dei requisiti artigiani, salvo che la cancellazione dal registro o la cessazione dell’attività siano richieste contestualmente e la perdita derivi dallo stesso fatto.

La CCIAA effettua accertamenti e controlli secondo le modalità del registro delle imprese. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all’impresa secondo il regolamento regionale; contro la cancellazione è ammesso ricorso alla CRAT entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se dagli accertamenti emergono i presupposti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani, la CCIAA deve iscrivere l’impresa con effetto immediato, ferme restando le regole sui controlli e il ricorso. I provvedimenti di variazione o cancellazione per mancanza di requisiti tecnico-professionali non eliminano l’obbligo contributivo per il periodo di effettivo esercizio.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni per le principali violazioni dell’obbligo di annotazione e delle comunicazioni dovute. In particolare:

  • esercizio dell’attività artigiana senza annotazione: da 250 a 2.500 euro;
  • omessa o tardiva comunicazione della perdita dei requisiti: da 250 a 2.500 euro;
  • omessa o tardiva comunicazione delle modifiche nella partecipazione dei soci: da 200 a 1.000 euro;
  • dichiarazioni non veritiere per annotazione, modifica o cancellazione: da 500 a 2.500 euro;
  • uso indebito della denominazione “maestro artigiano” o della qualifica in assenza dei requisiti: da 500 a 1.500 euro;
  • uso di riferimenti all’artigianato nella denominazione in mancanza dell’annotazione: da 500 a 2.500 euro.

L’accertamento compete, nei limiti territoriali, a polizia municipale e CCIAA; l’irrogazione spetta alla CCIAA territorialmente competente. Per quanto non previsto vale la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Artigianato artistico e tradizionale toscano

La Regione promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale attraverso valorizzazione delle produzioni, formazione professionale, promozione dei prodotti e agevolazioni finanziarie. Favorisce in via prioritaria la permanenza delle imprese nei comuni più disagiati e nei centri storici, agevolandone trasferimento, localizzazione e nuovo insediamento.

Le lavorazioni artistiche comprendono creazioni e opere di elevato valore estetico o legate a modelli, decori, stili e tecniche del patrimonio storico-culturale, nonché lavorazioni prevalentemente manuali ad alto livello tecnico, con esclusione di processi integralmente in serie. Sono comprese anche attività di restauro, se svolte secondo la disciplina dei contratti pubblici e dei beni culturali.

Le lavorazioni tradizionali sono produzioni e servizi realizzati secondo tecniche consolidate localmente, con prevalenza di tecniche manuali e con esclusione di processi integralmente in serie; vi rientrano anche restauro e riparazione di oggetti d’uso. Il regolamento regionale individua i settori e le attività di ciascun settore.

Promozione, maestro artigiano e bottega-scuola

La promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale mira a valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorire l’innovazione, raccordare politiche regionali e iniziative locali, coinvolgere le imprese e rafforzare il ruolo della Toscana come polo dell’artigianato qualificato.

La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore artistico o tradizionale o al socio che partecipi personalmente all’attività. Sono richiesti anzianità professionale, adeguata capacità professionale e attitudine all’insegnamento. Il regolamento definisce requisiti e modalità; il maestro artigiano può svolgere docenza e tutoraggio nei corsi di formazione. Le bottega-scuola sono le imprese del settore dirette da un maestro artigiano e possono svolgere attività formative secondo la normativa regionale sulla formazione.

Disposizioni transitorie, finanziarie e finale

Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti negli albi provinciali alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo; sono inoltre fatte salve le domande già presentate a quella data. Il regolamento regionale di attuazione disciplina le procedure di annotazione e cancellazione, il funzionamento della CRAT, i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, il conseguimento della qualifica di maestro artigiano e l’accreditamento dei CSI.

Sul piano finanziario, la legge prevedeva stanziamenti per il funzionamento della segreteria CRAT e per le indennità dei componenti per gli anni 2012-2014; per gli esercizi successivi rinviava alla legge di bilancio. Le disposizioni della legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale attuativo. Da tale data sono abrogate varie leggi regionali precedenti in materia di albo artigiani e tutela dell’artigianato artistico e cessa di applicarsi nel territorio toscano la legge quadro statale sull’artigianato.

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