Cassazione Civile, Ordinanza n. 33718/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione e, nella regolazione delle spese, l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite. Secondo la ricorrente, l'ordinanza non aveva considerato che in atti era stata prodotta una dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese per motivi reddituali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. La censura non riguardava una rivalutazione di merito, ma la mera omissione, dovuta a disattenzione, del rilievo di una dichiarazione già depositata e idonea a rendere la statuizione sulle spese sostanzialmente predeterminata.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la modifica dell'ordinanza precedente sia nella parte motiva sia in quella dispositiva. In motivazione, la frase relativa alla regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza è stata sostituita con l'enunciato secondo cui la parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Nel dispositivo, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese è stata corretta nel senso che la parte non è tenuta al pagamento delle spese. La Corte ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
dichiarazione di esenzione per limiti reddituali
la dichiarazione resa nelle forme previste comporta che la parte non sia tenuta al pagamento delle spese di lite; la statuizione sulle spese diventa sostanzialmente obbligata e predeterminata
Cass. n. 8939 del 2022
richiamata come precedente conforme sulla predeterminazione della statuizione sulle spese in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Cass. n. 14520 del 2021
richiamata come precedente confermativo del medesimo principio
Cass., sez. un., n. 9438 del 2002
richiamata per escludere la regolazione delle spese del procedimento di correzione
Cass. n. 10203 del 2009
richiamata per escludere la regolazione delle spese del procedimento di correzione
Cass. n. 21213 del 2013
richiamata per escludere la regolazione delle spese del procedimento di correzione
Massime di principio
- Quando dagli atti risulta una valida dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese per motivi reddituali, il giudice deve tenerne conto nella regolazione delle spese processuali, poiché la relativa statuizione è sostanzialmente obbligata.
- L'omesso rilievo di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. integra un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, se la decisione non richiede alcuna nuova valutazione discrezionale.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare sia la parte motiva sia il dispositivo del provvedimento quando vi sia discordanza tra quanto effettivamente risultante dagli atti e la formula utilizzata nella decisione.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede di regola sulle spese del relativo subprocedimento.
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