Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33722/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)

La controversia

La Cassa previdenziale ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte privata contro la Cassa. In quel provvedimento la Corte aveva correttamente condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali, ma nel dispositivo aveva erroneamente indicato come beneficiario della condanna l'INPS, soggetto estraneo al processo, anziché la Cassa controricorrente. La parte istante ha chiesto dunque la rettifica del solo errore materiale relativo all'intestazione del beneficiario delle spese.

La decisione

La Corte ha riconosciuto che il provvedimento precedente conteneva un mero errore materiale, dovuto a disattenzione, emendabile tramite il rimedio della correzione ex art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso e disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza n. 4164/2023, sostituendo l'indicazione del beneficiario delle spese con la Cassa ricorrente. La Corte ha altresì affermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il rimedio della correzione di errore materiale è esperibile per emendare meri errori di disattenzione contenuti nel provvedimento della Corte, quando l'errore risulti dagli atti e non comporti una revisione del decisum.

  • Cass. Sez. un. 9438 del 2002

    Richiamata per il principio secondo cui, nel procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    Richiamata per il principio secondo cui, nel procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    Richiamata per il principio secondo cui, nel procedimento di correzione di errore materiale, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale del provvedimento giudiziario è emendabile quando deriva da mera disattenzione e il suo contenuto corretto sia ricavabile dagli atti, senza necessità di riesame del merito o del decisum.
  • Il ricorso per correzione ex art. 391-bis c.p.c. può essere utilizzato per rettificare il solo beneficiario della condanna alle spese quando il dispositivo indichi per errore un soggetto estraneo al processo.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede, di regola, alla liquidazione delle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.