Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite originaria, ma un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In quell'ordinanza erano state liquidate le spese di legittimità con distrazione in favore dell'Avv. Maurizio Riommi. La parte privata interessata ha chiesto la correzione, deducendo che dagli atti risultava invece che era stata difesa dagli avvocati Tommaso Maria De Grandis e Giuseppe Nastasi, i quali nel controricorso avevano chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c., mentre l'Avv. Maurizio Riommi non aveva partecipato al giudizio. Il Ministero aveva proposto ricorso avverso la decisione poi oggetto di correzione, ma nel procedimento in esame la Corte ha verificato la sussistenza di una mera svista materiale nella individuazione dell'antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ritenendo che l'indicazione dell'Avv. Maurizio Riommi come destinatario della distrazione delle spese fosse frutto di una svista. Ha quindi disposto che nel dispositivo dell'ordinanza n. 7786/2023 la locuzione relativa all'Avv. Maurizio Riommi venga eliminata e sostituita con l'indicazione degli avvocati Tommaso Maria De Grandis e Giuseppe Nastasi, dichiaratisi antistatari. È stato altresì dato mandato alla Cancelleria per le annotazioni conseguenti.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ.
La distrazione delle spese può essere chiesta dai difensori antistatari; la correzione serve a rendere conforme il dispositivo ai difensori che effettivamente hanno rappresentato la parte e hanno formulato la richiesta.
art. 287 c.p.c.
artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto ammissibile la correzione dell'errore materiale del provvedimento quando la svista riguardi una mera indicazione dispositiva non corrispondente agli atti.
art. 288 c.p.c.
artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte per emendare il dispositivo da un errore evidente e meramente materiale, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento giudiziale è correggibile quando dagli atti risulta in modo univoco che l'indicazione contenuta in sentenza o ordinanza è frutto di una mera svista e non di una scelta decisoria.
- La distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario deve essere disposta nei confronti del difensore che abbia effettivamente assistito la parte e abbia formulato la relativa richiesta; un nominativo erroneamente indicato può essere emendato con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- Il procedimento di correzione ex artt. 287-288 c.p.c. non determina una nuova decisione sul merito, ma serve soltanto ad adeguare il testo del provvedimento alla volontà decisionale già espressa e desumibile dagli atti.
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