Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte istante ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 35899/2022, resa in un precedente giudizio promosso dalla stessa parte contro l'INPS e definito con accoglimento solo parziale. Nel provvedimento da correggere la Corte aveva liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore della parte vittoriosa, ma aveva omesso di specificare che tali spese dovessero essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nelle conclusioni del ricorso per cassazione. La ricorrente ha quindi chiesto la rettifica del dispositivo. La Corte ha invece escluso che fosse emendabile con il rimedio della correzione di errore materiale la mancata riformulazione completa del capo sulle spese del giudizio di merito, ritenendo che sul punto non vi fosse omissione correggibile, perché la cassazione era stata espressamente limitata alla riliquidazione delle spese ex art. 445-bis c.p.c. e il resto della statuizione era rimasto fermo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente all'errore materiale relativo alla mancata distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito antistatario. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 35899/2022, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "accessori di legge", la formula "da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario". La Corte ha invece escluso la possibilità di correggere la pretesa omissione relativa alla mancata ulteriore specificazione della condanna dell'INPS al pagamento della somma riliquidata, ritenendo quel capo già definito dall'esplicita cassazione parziale. Non sono state liquidate spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Indicato come rimedio esperibile per la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione.
art. 445-bis c.p.c.
Richiamato quale base del giudizio originario sulle spese, la cui liquidazione era stata oggetto della precedente cassazione parziale.
Massime di principio
- L'omessa previsione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando sia stata specificamente richiesta e la parte sia risultata vittoriosa, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo per mere disattenzioni o refusi del dispositivo; non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione del contenuto decisorio o per integrare una statuizione che la Corte abbia già reso espressamente in parte qua.
- Quando la Cassazione disponga una cassazione limitata a un capo specifico, il resto della decisione impugnata permane fermo e non può essere oggetto di integrazione mediante correzione materiale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese se il Collegio, richiamata la propria giurisprudenza, ritiene che la natura del procedimento non lo imponga.
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