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Legge

LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

Normativa italiana085U0443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta i principi fondamentali sull’artigianato, attribuendo alle regioni le competenze normative e amministrative. Definisce imprenditore e impresa artigiana, stabilisce limiti dimensionali, albo provinciale, controlli, sanzioni e regole per consorzi e commissioni. Prevede anche norme transitorie e non si applica alle regioni a statuto speciale con competenza primaria.

Disciplina quadro dell'artigianato

Disciplina quadro dell’artigianato

La legge definisce il quadro generale dell’artigianato, attribuendo alle regioni il compito di disciplinare la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. Regola inoltre la nozione di imprenditore e di impresa artigiana, l’iscrizione all’albo, i limiti dimensionali, gli organi di rappresentanza e alcune misure transitorie.

Competenze delle regioni

Le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nel rispetto dei principi della legge, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Spetta alle regioni adottare provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo a:

  • accesso al credito;
  • assistenza tecnica;
  • ricerca applicata;
  • formazione professionale;
  • associazionismo economico;
  • realizzazione di insediamenti artigiani;
  • agevolazioni per l’esportazione.

Le funzioni amministrative regionali sono normalmente delegate agli enti locali.

Imprenditore artigiano e impresa artigiana

È imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e come titolare l’impresa artigiana, assumendone piena responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Restano ferme le norme speciali statali per attività che richiedono particolari requisiti tecnico-professionali.

È artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali previsti dalla legge, ha come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi. Sono escluse, salvo che siano strumentali e accessorie, le attività agricole, commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, ausiliarie di queste ultime e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Può essere artigiana anche l’impresa costituita in forma societaria, incluse determinate società di persone e la società a responsabilità limitata unipersonale, purché ricorrano specifiche condizioni legate alla prevalenza del lavoro personale e ai requisiti del titolare o dei soci. L’impresa mantiene la qualifica anche in caso di trasferimento inter vivos, se i subentranti possiedono i requisiti richiesti.

L’impresa artigiana può operare in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio, in locali appositi, in altra sede del committente oppure in forma ambulante o di posteggio. Un imprenditore può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Limiti dimensionali

L’attività artigiana può essere svolta con personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore o dai soci, entro limiti numerici differenziati per settore:

  • imprese non operanti in serie: massimo 18 dipendenti, di cui non più di 9 apprendisti; il limite può salire a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • imprese che lavorano in serie, con lavorazione non del tutto automatizzata: massimo 9 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti; il limite può salire a 12 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, di cui non più di 16 apprendisti; il limite può salire a 40 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
  • imprese di trasporto: massimo 8 dipendenti;
  • imprese di costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti; il limite può salire a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti.

Per il calcolo dei limiti:

  • non si computano per due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa;
  • non si computano i lavoratori a domicilio, entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti;
  • si computano i familiari dell’imprenditore che lavorano prevalentemente e professionalmente nell’impresa;
  • si computano, tranne uno, i soci che svolgono prevalente lavoro personale;
  • non si computano i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
  • si computano tutti gli altri dipendenti, qualunque mansione svolgano.

Albo provinciale delle imprese artigiane

È istituito l’albo provinciale delle imprese artigiane, cui devono iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti. L’iscrizione, le variazioni e la cessazione sostituiscono gli adempimenti previsti dal vecchio registro delle ditte e sono annotate entro quindici giorni.

Le società a responsabilità limitata che operano nei limiti e con gli scopi previsti possono ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana e l’iscrizione all’albo se la maggioranza dei soci, o uno dei due soci, svolge prevalentemente lavoro personale e detiene la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.

In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere l’iscrizione, su richiesta, anche senza uno dei requisiti ordinari, per un massimo di cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minori, purché l’esercizio sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati, o dal tutore dei figli minori.

L’iscrizione all’albo è costitutiva ed è condizione per ottenere le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

Le imprese che superano i limiti dimensionali fino al 20% e per non oltre tre mesi nell’anno conservano l’iscrizione all’albo.

Per la vendita nei locali di produzione o contigui dei beni prodotti o per la fornitura al committente di quanto necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio, le imprese artigiane iscritte non sono soggette alle norme sul registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa previsti dalla legge del 1971, salvo specifiche norme statali.

È vietato usare denominazioni, insegne, marchi o messaggi promozionali con riferimenti all’artigianato o all’artigianalità se l’impresa non è iscritta all’albo e non produce direttamente i beni o servizi qualificati come artigianali. Il divieto vale anche per consorzi e società consortili non iscritti nella separata sezione dell’albo.

Le violazioni sono sanzionate dall’autorità regionale competente con una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, comunque non inferiore a 25.000 euro per violazione, secondo la legge n. 689 del 1981.

Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane

I consorzi e le società consortili, anche cooperative, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell’albo. A tali soggetti si estendono le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché siano riservate alla gestione degli organismi consortili e senza superare i limiti previsti dalle leggi statali.

Le regioni possono prevedere agevolazioni anche per consorzi e società consortili cui partecipino, oltre alle imprese artigiane, imprese industriali minori entro il limite di un terzo, nonché enti pubblici e privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, a condizione che le imprese artigiane abbiano la maggioranza negli organi deliberanti.

Le imprese artigiane, anche di settori diversi, possono stipulare contratti associativi a termine per eseguire insieme opere o servizi e beneficiare, nei limiti di tali attività, delle agevolazioni vigenti. Alle stipule possono partecipare anche imprese industriali minori entro il medesimo limite.

Ai fini assicurativi e previdenziali, i titolari di impresa artigiana associati in tali forme hanno titolo all’iscrizione negli elenchi previsti dalla legge n. 463 del 1959.

Iscrizione, revisioni e ricorsi

La commissione provinciale per l’artigianato decide su iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’albo, sulla base dell’istruttoria e della certificazione comunale. La decisione deve essere notificata entro sessanta giorni; il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.

La commissione può disporre accertamenti d’ufficio e procede ogni trenta mesi alla revisione dell’albo. Se ispettorati del lavoro, enti erogatori di agevolazioni o altre pubbliche amministrazioni rilevano la mancanza di requisiti, ne informano la commissione, che deve decidere entro sessanta giorni. Le decisioni fanno stato a ogni effetto e sono trasmesse anche all’organismo segnalante.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale è ammesso ricorso alla commissione regionale per l’artigianato entro sessanta giorni dalla notifica, anche da parte di terzi interessati. Le decisioni della commissione regionale sono impugnabili davanti al tribunale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica.

Formazione e istruzione artigiana

L’istruzione artigiana si svolge nell’ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali della materia. Le imprese artigiane, singole o associate, possono essere chiamate dalla regione, con legge regionale e specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, a collaborare per l’effettuazione di corsi.

Le regioni possono disciplinare il riconoscimento della bottega-scuola per il periodo previsto dalle convenzioni regionali alle imprese che ne facciano richiesta e che appartengano ai settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.

Alle regioni spettano anche promozione e coordinamento della formazione imprenditoriale e dell’aggiornamento professionale per gli artigiani.

Organi di rappresentanza e tutela

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato. Devono essere previsti:

  • la commissione provinciale per l’artigianato, competente per albi e accertamento dei requisiti, oltre agli altri compiti attribuiti dalla legge regionale;
  • la commissione regionale per l’artigianato, competente anche per documentazione, indagine e rilevazione statistica e per il parere sulla programmazione regionale in materia.

La commissione provinciale è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura cinque anni ed è composta da almeno quindici membri. Elegge presidente e vicepresidente tra i componenti titolari di impresa artigiana. Due terzi dei componenti devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni; il restante terzo deve garantire la rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dell’INPS, dell’ufficio provinciale del lavoro e di esperti.

La commissione regionale ha sede presso la regione, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed elegge al proprio interno presidente e vicepresidente. È composta dai presidenti delle commissioni provinciali, da tre rappresentanti della regione e da cinque esperti designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento di entrambe le commissioni sono stabilite con legge regionale.

Disposizioni transitorie e regime speciale

Sono abrogate la legge 25 luglio 1956, n. 860, e il relativo regolamento, ma le loro disposizioni continuano ad applicarsi, se compatibili, fino all’adozione delle leggi regionali. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali, restano validi gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali formati sulla base del regolamento del 1956.

Le imprese già iscritte nel precedente albo sono iscritte di diritto nel nuovo albo provinciale.

Albi provinciali e commissioni provinciali hanno normalmente sede presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, secondo convenzione con le regioni.

Le commissioni regionali e provinciali in carica sono prorogate fino all’insediamento dei nuovi organi, che deve comunque avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

La disciplina non si applica nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale; in tali ambiti l’iscrizione agli albi previsti dai rispettivi ordinamenti ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

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