Cassazione Civile, Ordinanza n. 20383/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un lavoratore che aveva prestato attività dal 1999, per un numero di giornate variabili da 101 a 213, alle dipendenze di un ente pubblico regionale presso un centro di meccanizzazione agricola, svolgendo mansioni di operaio agricolo, conduttore di macchine agricole e/o automezzi e manutentore degli stessi. Il lavoratore lamentava l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla disciplina speciale e generale sul lavoro a termine, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo legittima la deroga al regime ordinario in ragione della natura agricola e stagionale dell’attività e della normativa regionale siciliana. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità/improcedibilità dell’appello per inesistenza o omessa notificazione dell’atto e del decreto di fissazione dell’udienza; 2) erronea interpretazione delle norme sul lavoro a termine nel settore agricolo e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la stagionalità sarebbe l’unico presupposto della deroga; 3) erronea qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo e delle mansioni come agricole; 4) erronea lettura della normativa speciale regionale siciliana e della contrattazione collettiva, che non avrebbe potuto derogare al sistema nazionale di tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine; 5) erronea regolazione delle spese di lite per mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notificazione dell’atto di appello al domicilio digitale del difensore e sufficiente la notifica ad uno solo dei procuratori costituiti. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, reputando fondati i rilievi sulla disciplina dei contratti a termine e sulla qualificazione dell’ente e delle mansioni. Sono stati dichiarati assorbiti sia le ulteriori censure contenute nei motivi accolti sia il quinto motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di notificazioni e procedura dell’appello.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001
La Corte afferma che si tratta di disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura e che non si applica a un ente pubblico non economico non qualificabile come imprenditore agricolo.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato nel quadro delle censure sulla durata e reiterazione dei contratti a termine.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001
La deroga al limite massimo di durata opera solo per attività stagionali; l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata dal ricorrente a sostegno della tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La deroga al limite di durata dei contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali; il concetto di stagionalità va inteso in senso rigoroso.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
La deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi si applica soltanto ai contratti per attività stagionali.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL operai agricoli e florovivaisti
La previsione contrattuale conferma che esistono lavoratori a tempo determinato che non rientrano nella deroga alla durata massima dei contratti a termine.
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015
In tema di contratti a termine, la disciplina non si applica all’ente controricorrente perché non è imprenditore agricolo.
L’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non estensibile per analogia.
L’ente resistente non può essere qualificato imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.
artt. 1 e 21 CCNL operai agricoli e florovivaisti
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura agricola delle mansioni, ma la Corte ne offre lettura restrittiva coerente con la stagionalità in senso rigoroso.
Richiamata per ricostruire la natura pubblica e non economica dell’ente di sviluppo agricolo.
Ulteriore fonte che conferma gli scopi e compiti dell’ente pubblico regionale.
Non idonea a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
L’ente è ritenuto assoggettato a tale disciplina in quanto ente pubblico non economico.
art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
La notifica al difensore presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida.
Il difensore è obbligato a comunicare il domicilio digitale al proprio ordine, che lo inserisce nei pubblici registri.
Richiamato per i registri telematici gestiti dal Ministero della giustizia.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese.
Richiamato nel quinto motivo sulle spese e sulla compensazione.
Richiamato nel quinto motivo.
Massime di principio
- Nel lavoro a termine, la deroga al limite di durata e al regime ordinario di tutela contro l’abusiva reiterazione è ammessa solo quando ricorrano effettive attività stagionali, da intendersi in senso rigoroso e non estensivo.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere ampliato per analogia né dalla contrattazione collettiva né da interpretazioni fondate sulla sola ciclicità dell’attività produttiva.
- Se il datore contesta la natura stagionale delle mansioni effettivamente svolte, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni rese e il datore sopporta l’onere di provare che il lavoratore era addetto esclusivamente ad attività stagionali o strettamente complementari o accessorie.
- Un ente pubblico non economico che svolga funzioni di sviluppo agricolo non è, per ciò solo, imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità delle norme sul lavoro a termine previste per i datori di lavoro agricoli.
- La notifica dell’atto di appello al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici registri è valida anche se quel domicilio era stato indicato solo per le comunicazioni di cancelleria; inoltre, in presenza di più procuratori, la notifica a uno solo è sufficiente a far decorrere i termini di impugnazione.
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