Cassazione Civile, Ordinanza n. 20318/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2009. In primo e secondo grado era stata accolta l'opposizione della contribuente, ritenendosi prescritto il credito contributivo perché il dies a quo della prescrizione era stato fatto coincidere con la scadenza del versamento del 16.6.2009 e la richiesta dell'INPS era giunta solo il 1.7.2015. Successivamente la Cassazione, con ordinanza poi impugnata per revocazione, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS ritenendolo tardivo per decorso del termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello. L'INPS ha proposto revocazione deducendo errore di fatto: la sentenza d'appello non era stata notificata nel domicilio eletto, ma solo al procuratore costituito presso la sede legale dell'Istituto; pertanto il termine breve non sarebbe decorso. Una volta revocata l'ordinanza, l'INPS ha insistito anche nel merito, sostenendo che la prescrizione dei contributi di gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto dello slittamento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contributi 2009, sicché alla data della richiesta del 1.7.2015 il credito non era prescritto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 34843/2022 perché basata su un errore percettivo in ordine alla notificazione della sentenza d'appello e quindi alla decorrenza del termine breve per impugnare. Nel giudizio rescissorio ha poi accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, considerando lo slittamento del termine di versamento previsto dal d.P.C.M. 10.6.2010, alla data di ricezione della richiesta di pagamento (1.7.2015) la prescrizione non era maturata. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa nel procedimento in camera di consiglio.
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
considerato idoneo a differire il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, incidendo così sulla decorrenza della prescrizione.
artt. sulla revocazione per errore di fatto
la Corte qualifica come errore di fatto la falsa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, quando l'errore è decisivo, oggettivamente rilevabile e non investe valutazioni giuridiche o interpretative.
Massime di principio
- L'errore revocatorio sussiste quando il giudice di legittimità incorra in una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un presupposto processuale in realtà insussistente; l'errore deve essere decisivo e immediatamente verificabile dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti di causa.
- La notificazione della sentenza al procuratore costituito fa decorrere il termine breve per impugnare solo se eseguita nel domicilio eletto; una notificazione effettuata presso un diverso indirizzo non consente di applicare il termine breve.
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali devono essere considerati anche gli eventuali differimenti legali o regolamentari del termine di pagamento, poiché incidono sul momento iniziale della decorrenza prescrizionale.
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