Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore addetto, alle dipendenze dell'appaltatore, all'esecuzione di un appalto di servizi di pulizia del materiale rotabile ferroviario ha agito nei confronti del committente per ottenere il pagamento di retribuzioni e contributi previdenziali maturati nel periodo di svolgimento dell'appalto. La corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, poiché l'azione giudiziaria era stata proposta oltre due anni dopo la cessazione dell'appalto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 29 cit., oltre agli artt. 2966 c.c. e 113 c.p.c., sostenendo che la decadenza biennale dovesse ritenersi impedita non solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, ma anche da un atto stragiudiziale scritto con cui il creditore avesse intimato al committente il pagamento dei crediti di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato che, nel regime ratione temporis dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto può essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche da un atto scritto stragiudiziale inviato al committente, purché con esso sia chiaramente manifestata la volontà di far valere i crediti retributivi e contributivi. Il giudice di rinvio dovrà verificare se, entro il termine biennale, siano stati effettivamente intimati atti stragiudiziali idonei a impedire la decadenza. La Corte ha altresì ribadito che la solidarietà del committente riguarda solo i crediti maturati nel periodo di esecuzione dell'appalto.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
formulazione applicabile ratione temporis, antecedente alle innovazioni introdotte dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35
la decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto non è impedita soltanto dall'azione giudiziaria, ma anche da un atto scritto stragiudiziale inviato al committente che manifesti chiaramente la volontà di ottenere il pagamento dei crediti di lavoro; la solidarietà del committente copre i soli crediti maturati nel periodo dell'appalto
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità di un atto stragiudiziale idoneo a impedire la decadenza
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione di legge da parte della corte territoriale
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la decadenza biennale nei confronti del committente solidalmente obbligato può essere impedita non solo dalla domanda giudiziale, ma anche da un atto scritto stragiudiziale indirizzato al committente entro il termine.
- Ai fini dell'impedimento della decadenza è sufficiente che l'atto stragiudiziale renda inequivoca la volontà del lavoratore di far valere verso il committente i crediti retributivi e contributivi maturati nell'appalto.
- La solidarietà del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 opera solo per i crediti sorti nel periodo di esecuzione dell'appalto e non per quelli maturati in altri periodi.
- Quando la questione di diritto è stata risolta dalla giurisprudenza successiva in senso favorevole alla possibilità di atti stragiudiziali impeditivi della decadenza, la sentenza di merito che abbia escluso tale effetto va cassata con rinvio per l'accertamento in fatto dell'esistenza di atti idonei entro il biennio.
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