Cassazione Civile, Ordinanza n. 20352/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società datrice di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi e sanzioni civili relativi a sei collaboratori impiegati presso la società radiotelevisiva. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società, escludendo la subordinazione dei rapporti e quindi l'obbligo contributivo. La corte d'appello ha poi riformato in parte la decisione: ha escluso la pretesa contributiva per un collaboratore iscritto solo nell'elenco dei pubblicisti, ritenendo che tale iscrizione non basti a costituire un valido rapporto di praticantato giornalistico e che l'attività giornalistica svolta di fatto da soggetto non iscritto nel registro dei praticanti sia colpita da nullità; per le altre cinque posizioni ha invece riconosciuto la subordinazione e quindi l'obbligo contributivo. In cassazione l'ente previdenziale ha impugnato la decisione nella parte in cui aveva escluso l'obbligo contributivo per il pubblicista, sostenendo che la legge imponesse comunque l'assoggettamento contributivo. La società ha proposto ricorso incidentale, censurando la qualificazione subordinata dei rapporti delle altre cinque figure e deducendo che i contratti e le prove testimoniali deponevano per rapporti autonomi e comunque non sufficientemente dimostrativi della subordinazione o della natura giornalistica delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'ente previdenziale e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché, nel rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti determina la nullità del contratto; tuttavia, tale nullità non elimina la rilevanza del rapporto ai fini economici e previdenziali ex art. 2126 c.c., ma non fa sorgere l'obbligo di assicurazione presso l'ente previdenziale dei giornalisti, mancando il presupposto dell'iscrizione all'Albo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che le censure miravano a un nuovo apprezzamento delle prove testimoniali e a una diversa qualificazione dei contratti, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non configurabile perché i fatti erano stati esaminati dalla corte territoriale. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.
Norme richiamate
invocato dall'ente previdenziale per sostenere l'estensione dell'obbligo contributivo anche al collaboratore iscritto come pubblicista; la Corte non ne accoglie l'interpretazione estensiva nel caso concreto.
la nullità del contratto di lavoro giornalistico per mancata iscrizione al registro dei praticanti non esclude la rilevanza giuridica dell'attività svolta ai fini del trattamento economico e previdenziale per il periodo di esecuzione del rapporto.
l'iscrizione nel registro dei praticanti è presupposto necessario per il regolare rapporto di praticantato giornalistico; la sua mancanza comporta nullità del contratto.
richiamato dalla società per contestare la subordinazione dei rapporti; la Corte ribadisce che la valutazione della subordinazione è accertamento di merito.
richiamato per sostenere la natura autonoma delle prestazioni collaborative.
art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro di qualificazione della controversia di lavoro.
richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude la possibilità di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma le censure sono state ritenute dirette in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento del fatto.
art. 1 CNLG
richiamato quale disciplina collettiva del rapporto giornalistico, non idonea a superare i presupposti legali dell'iscrizione all'albo per il praticantato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi di violazione di legge dedotti da entrambe le parti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro del dedotto vizio motivazionale, escluso perché la corte di merito aveva esaminato le risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nel registro dei praticanti rende nullo il contratto di praticantato, e tale nullità non può essere sanata dalla successiva retrodatazione dell'iscrizione.
- La nullità del contratto di lavoro per violazione di norme sul praticantato non elimina la rilevanza dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento economico e previdenziale per il periodo di esecuzione, ma non determina automaticamente l'obbligo assicurativo verso l'ente previdenziale di categoria se manca il presupposto legale dell'iscrizione all'Albo.
- La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo e la valutazione delle prove testimoniali e documentali appartengono al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione come un terzo grado di giudizio.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione del contenuto dei contratti o delle deposizioni testimoniali quando la corte di merito abbia già esaminato e valutato il materiale istruttorio.
- Le clausole collettive non possono derogare ai presupposti legali necessari per la costituzione del rapporto di praticantato giornalistico e per l'insorgenza dell'obbligo contributivo correlato.
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