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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20342/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado: era stata dichiarata l’inefficacia di un licenziamento intimato per fatti concludenti nel 2015 da una società cooperativa, con ordine di reintegrazione e condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria e dei contributi, mentre era stata rigettata la domanda di responsabilità solidale, anche agli effetti reintegratori e risarcitori, nei confronti di un consorzio e di altra società cooperativa succedutasi nell’affidamento di un appalto di movimentazione merci. Il ricorso si articolava in quattro motivi: (1) omesso esame della prova testimoniale e di altre prove provenienti da giudizi connessi, ritenute decisive ai fini della prova dell’unicità del fronte datoriale; (2) omessa/errata motivazione e violazione dell’art. 420 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso doglianze su simulazione societaria o frode alla legge e per non aver ammesso prova testimoniale su intento fraudolento e gestione unitaria; (3) violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, per il mancato riconoscimento di un trasferimento d’azienda nel passaggio di cantiere del personale; (4) omesso esame del motivo relativo al transito del personale nell’appalto, sempre in relazione all’esclusione del fenomeno successorio ex art. 2112 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione e selezione delle prove appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché, per la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., ricorreva una "doppia conforme" che preclude il vizio di omesso esame, sia perché la doglianza sulla violazione di legge riproponeva questioni di fatto già insindacabilmente apprezzate. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti non ammissibili, perché la verifica dei presupposti di applicazione dell’art. 2112 c.c. e la valutazione della codatorialità e della promiscuità nella gestione del personale costituiscono apprezzamenti di merito sorretti da motivazione congrua e non contraddittoria, non censurabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente costituita ed è stato posto a suo carico l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando ricorre una doppia conforme di merito fondata sul medesimo iter argomentativo sui fatti principali della causa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Nel caso di doppia conforme restano proponibili solo i motivi nei limiti consentiti dalla legge processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La conformità della decisione di appello a quella di primo grado comporta la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando le due pronunce si fondano sui medesimi fatti.

  • art. 420 c.p.c.

    La doglianza relativa al mancato esame o all’ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2112 c.c.

    L’applicazione della disciplina del trasferimento d’azienda richiede una valutazione dei presupposti fattuali di merito, insindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    È richiamato in relazione al passaggio di cantiere e alla prospettata tutela risarcitoria, ma la Corte ribadisce che la verifica dei presupposti fattuali resta di merito.

  • art. 31 d.lgs. n. 276/2003

    La norma è richiamata per escludere che la delega di adempimenti a consorzi o capogruppo incida, di per sé, sull’individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 15568/2020

    Richiamata come precedente sulla selezione e valutazione delle prove riservata al giudice di merito.

  • art. 26774/2016

    Richiamata in tema di doppia conforme e preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove, la selezione delle fonti di convincimento e la scelta tra risultanze istruttorie contrapposte appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo quadro fattuale e sul medesimo percorso logico-argomentativo, anche se la sentenza di appello aggiunge argomenti ulteriori.
  • La deduzione della violazione di norme sostanziali non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o dei fatti storici già apprezzati dai giudici di merito.
  • L’accertamento dei presupposti per applicare l’art. 2112 c.c. e per ravvisare una codatorialità o una gestione promiscua del personale costituisce tipico giudizio di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità effettivi e non per mera richiesta di nuovo esame del fatto.
  • La delega di adempimenti a consorzi o società capogruppo, di per sé, non modifica automaticamente il soggetto titolare del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni, occorrendo un accertamento concreto sulla effettiva gestione del rapporto e sull’eventuale unicità del centro di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazioneProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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