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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20390/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, inquadrato come impiegato con mansioni di "Instrumental Team Leader" presso il reparto manutenzione di uno stabilimento industriale, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli a seguito di contestazione disciplinare. Gli veniva addebitato di avere sottoscritto buoni di prelievo e documenti relativi a materiali e forniture che, secondo la società, non erano mai stati realmente consegnati o impiegati nello stabilimento, contribuendo così a un sistema parallelo di falsi ordini e false fatturazioni. In appello la domanda del lavoratore era stata respinta perché i giudici di merito avevano ritenuto provati i fatti, la consapevolezza del dipendente e la gravità della condotta, tale da integrare giusta causa di recesso. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione di norme sull’onere della prova, sulla valutazione delle prove e sulla giusta causa, sostenendo che non fosse stata adeguatamente considerata la prassi aziendale consolidata degli acquisti "senza ordine" o "con ordine a pervenire" e che i vertici aziendali ne fossero a conoscenza; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi a tale prassi ultradecennale, proseguita anche dopo il licenziamento, e al fatto che egli avrebbe eseguito direttive dei superiori; 3) violazione delle norme sulla buona fede, correttezza, obblighi del prestatore e proporzionalità della sanzione, assumendo che il licenziamento fosse sproporzionato e che mancasse una sua responsabilità disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte territoriale aveva svolto un accertamento di fatto adeguatamente motivato, ritenendo provato che il dipendente avesse consapevolmente partecipato al sistema irregolare dei falsi ordini e che la sua condotta, per il ruolo strategico rivestito, integrasse un inadempimento grave e giusta causa di licenziamento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto sul piano processuale con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'articolo ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata per legge; non ricorre quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato l'esito della prova.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato quale norma sul riparto dell'onere probatorio nei licenziamenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa è clausola generale che richiede specificazione interpretativa e la cui concreta integrazione in fatto è riservata al giudice di merito, se la motivazione è logica e adeguata.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze del licenziamento illegittimo; non è stata accolta alcuna doglianza sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o ne disattende il regime legale; non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o disattende prove legali; non per mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute in realtà volte a sollecitare un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per vizi processuali e motivazionali, ma le censure sono state considerate generiche e inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi confini del nuovo testo applicabile ratione temporis; non consente la rivalutazione delle prove.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro, senza che la censura abbia trovato accoglimento.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma senza incidenza sul decisum.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di buona fede contrattuale, ma senza esito favorevole.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento agli obblighi del lavoratore, nel contesto della contestazione disciplinare.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in tema di sanzioni disciplinari e proporzionalità della misura espulsiva.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato per la disciplina del procedimento disciplinare, senza che fosse ravvisato un vizio decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limitati casi di vizio motivazionale oggi ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera il riparto dell'onere probatorio; non ricorre quando la censura investe l'apprezzamento del materiale istruttorio e il convincimento tratto dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'utilizzo di prove non introdotte in causa, l'inosservanza del regime delle prove legali o l'attribuzione a elementi probatori di efficacia diversa da quella prevista dalla legge; non basta contestare la valutazione di attendibilità delle prove.
  • In tema di licenziamento per giusta causa, la clausola generale dell'art. 2119 c.c. richiede una duplice operazione: interpretazione del parametro normativo e accertamento in fatto della concreta gravità della condotta; quest'ultimo giudizio, se sorretto da motivazione logica e coerente, non è sindacabile in cassazione.
  • Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore abbia consapevolmente partecipato a un sistema aziendale irregolare e abbia avuto un ruolo essenziale nella sua esecuzione, la condotta può integrare giusta causa di licenziamento per la lesione irreparabile del vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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