Cassazione Civile, Ordinanza n. 20370/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I ricorrenti, tutti dirigenti medici impiegati presso un ospedale di proprietà di un ente ecclesiastico ammesso ad amministrazione straordinaria, hanno chiesto di accertare che il loro rapporto di lavoro fosse transitato ex art. 2112 c.c. alla fondazione che aveva acquistato e poi gestito il complesso ospedaliero, con effetto dalla data del trasferimento. Sostenevano che, nonostante l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 e gli elenchi nominativi allegati, la loro esclusione dal passaggio non fosse legittima, perché l'accordo non indicava criteri di selezione e perché la disciplina sul trasferimento d'azienda non era derogabile nei termini ritenuti dalla Corte d'appello, anche alla luce della normativa eurounitaria. Con i motivi di ricorso hanno dedotto violazione di legge sull'art. 47 l. n. 428/1990, sull'art. 2112 c.c., sull'art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 347/2003, sulle direttive UE 2001/23/CE e sugli artt. 1175, 1375 c.c. e 41 Cost.; hanno inoltre censurato la sentenza per omessa pronuncia e per avere ritenuto coperta da giudicato interno una questione che invece era stata ritualmente posta, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE o rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia e erronea declaratoria di giudicato interno sulla questione centrale della derogabilità dell'art. 2112 c.c. nel trasferimento d'azienda avvenuto in ambito di amministrazione straordinaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la fattispecie concreta, individui la disciplina applicabile alla luce anche dei vincoli di derivazione eurounitaria e si pronunci sul trasferimento dei rapporti di lavoro, sulle conseguenze eventualmente risarcitorie e sulle spese di lite. Gli altri motivi restano assorbiti.
Norme richiamate
la Corte afferma che la sua applicabilità e la sua eventuale derogabilità nel caso concreto devono essere verificate dal giudice di merito, tenendo conto dei presupposti di legge e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione; non può ritenersi rimessa alla sola volontà delle parti o a una lettura astratta dell'accordo sindacale.
art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990
è richiamato per valutare i limiti della deroga alla disciplina del trasferimento d'azienda tramite accordo sindacale; la Corte esclude che la sola menzione astratta della derogabilità basti a escludere l'esame della concreta fattispecie.
art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 347/2003, conv. in l. n. 39/2004
la disposizione va coordinata con l'art. 2112 c.c. e con il diritto UE; la sua incidenza sulla deroga alla continuità dei rapporti deve essere scrutinata nel caso concreto.
artt. 3, 4, 5 direttiva 2001/23/CE
sono richiamati quale parametro eurounitario della tutela dei lavoratori nel trasferimento d'impresa e come limite all'interpretazione delle norme interne sulla derogabilità dell'art. 2112 c.c.
vengono utilizzati come parametri del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione è evocata per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta viziata per la parte in cui ha omesso di decidere sul thema decidendum effettivo.
artt. 112, 113, 324, 342 c.p.c.
sono richiamati per contestare la falsa applicazione del giudicato interno e il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di qualificare correttamente i fatti e applicare la norma giuridica pertinente.
richiamati dai ricorrenti per sostenere che l'accordo sindacale e la gestione della deroga dovevano essere conformi a buona fede e correttezza, con criteri di esclusione esplicitati.
art. 41 Cost.
richiamato in relazione ai limiti all'organizzazione dell'iniziativa economica e alla disciplina dei trasferimenti d'azienda in rapporto alla tutela dei lavoratori.
artt. 11 e 117 Cost.
evocati nel motivo subordinato di rimessione alla Corte costituzionale per il contrasto con i vincoli europei.
art. 267 TFUE
richiamato nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda intervenuto in un contesto di amministrazione straordinaria, il giudice deve accertare in concreto quale disciplina sia applicabile al rapporto di lavoro e non può arrestarsi a una generica affermazione di astratta derogabilità dell'art. 2112 c.c.
- L'esistenza di un accordo sindacale che disciplini il trasferimento del personale non esonera il giudice dal verificare se, nel caso concreto, la deroga alla continuità dei rapporti di lavoro sia effettivamente consentita dalla legge e compatibile con i vincoli del diritto dell'Unione.
- Il giudicato interno non può essere desunto da singole espressioni della motivazione, ma deve risultare dall'effettivo contenuto del decisum e dal thema decidendum devoluto; se la parte ha chiesto l'accertamento del trasferimento del rapporto, la questione della norma applicabile resta in decisione.
- Il giudice, in forza del principio iura novit curia, deve individuare autonomamente la norma applicabile alla fattispecie concreta sulla base dei fatti allegati e provati, senza rimettere alla parte la scelta della disciplina giuridica da applicare.
- Quando la sentenza di merito omette di pronunciarsi sulla questione centrale posta dalla domanda e si fonda su un erroneo presupposto di giudicato interno, la decisione è nulla e va cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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