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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 7265 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004, relativo a IVA, IRES e IRAP, con cui, applicando gli studi di settore dopo il contraddittorio, erano stati rettificati in aumento i ricavi e il volume d’affari e ridotti i componenti negativi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione delle regole sulla motivazione della sentenza e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; il secondo contestava, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l’accertamento fondato sugli studi di settore e la valutazione delle circostanze aziendali (personale in esubero, magazzino obsoleto e struttura sovradimensionata).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava l’avviso di accertamento né le specifiche contestazioni svolte nei gradi di merito e non spiegava la loro decisività. Ha inoltre rilevato che le doglianze formalmente di diritto investivano in realtà questioni di fatto. La CTR aveva considerato che, dopo il contraddittorio, l’Ufficio aveva ridotto la pretesa e applicato uno studio di settore ritenuto più aderente alle caratteristiche dell’impresa. È stata quindi confermata la decisione regionale, che aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia e mantenuto l’accertamento dei maggiori ricavi e del maggior volume d’affari. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.700 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma invocata dalla ricorrente sulla motivazione della sentenza; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.

  • Costituzione, art. 111

    Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte non decide nel merito la censura, dichiarandola inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai limiti della decisione; la censura non viene esaminata nel merito per inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disposizioni indicate per denunciare, rispettivamente, violazione o falsa applicazione di legge e vizi di motivazione. La Corte dichiara i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e perché le doglianze di legge riguardano sostanzialmente valutazioni di fatto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

    Gli studi di settore possono fondare l’accertamento analitico-induttivo solo attraverso il contraddittorio. L’Amministrazione deve dimostrare che lo standard prescelto è applicabile al caso concreto; il contribuente deve allegare e provare le circostanze che rendono la propria attività diversa dal modello standard e giustificano un reddito inferiore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Norma invocata dalla società in relazione alla rettifica ai fini IVA; la Corte non ne esamina la violazione nel merito, poiché il motivo è inammissibile.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di accertamento basato su elementi presuntivi e studi di settore; la Corte dichiara inammissibile la censura senza pronunciarsi autonomamente sul suo merito.

  • Codice civile, art. 2700

    Norma invocata dalla società, ma non oggetto di una statuizione di merito, poiché il relativo motivo è dichiarato inammissibile.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 187

    I parametri o studi di settore previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 187, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

    Gli studi di settore costituiscono elaborazioni statistiche e non dimostrano da soli, in modo automatico, il reddito del singolo contribuente. La loro applicazione richiede il contraddittorio e la verifica della pertinenza dello standard al caso concreto, con riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente.

Massime di principio

  • In un accertamento basato sugli studi di settore, l’Ufficio deve svolgere il contraddittorio e dimostrare che lo standard selezionato è concretamente applicabile al contribuente.
  • Il contribuente che ritenga non rappresentativo lo studio deve allegare e provare circostanze specifiche che differenziano la propria attività dal modello standard; non basta formulare contestazioni generiche.
  • Nel ricorso per cassazione occorre riportare o rendere specificamente disponibili gli atti e le contestazioni rilevanti, spiegando perché siano decisivi: la loro omissione può determinare l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.
  • Una censura formulata come violazione di legge è inammissibile o non pertinente se, in sostanza, richiede una nuova valutazione dei fatti e degli elementi istruttori.

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