Sentenza del 22/03/2017 n. 7259 - Corte di Cassazione
Accertamento delle imposte - Onere probatorio - Accesso ai conti correnti bancari del contribuente - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’accertamento IRPEF e IRAP per il 2001, basato su un processo verbale della Guardia di Finanza, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non contabilizzati individuati nei versamenti sul conto familiare presso il Banco di Napoli e considerate indeducibili alcune spese. A.G. contestava la motivazione della CTR sulla mancata corrispondenza tra gli assegni e i prelevamenti dal conto professionale BNL e i versamenti sul conto familiare; lamentava che non fossero state valutate le sue spiegazioni, tra cui l’impiego di parte del denaro per spese familiari, i proventi da locazione e quelli provenienti da cariche amministrative, la cointestazione del conto e la consistenza del reddito familiare. Contestava inoltre la presunzione di ricavi non dichiarati e la declaratoria di tardività del ricorso contro l’atto autonomo di irrogazione delle sanzioni, sostenendo che il termine fosse stato sospeso dall’istanza di accertamento con adesione.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi, relativi alla presunzione bancaria e all’insufficienza della motivazione della CTR, e ha rigettato il quinto. Ha ribadito che, in presenza di verifiche bancarie, l’Amministrazione assolve inizialmente il proprio onere probatorio con i dati dei conti e spetta al contribuente fornire giustificazioni analitiche; tuttavia, la CTR doveva valutare concretamente le prove e le spiegazioni offerte, chiarendo se importi, differenze e tempi dei movimenti fossero compatibili con giroconti e spese familiari. La questione della tardività del ricorso contro l’atto sanzionatorio era rilevabile d’ufficio e l’impugnazione risultava tardiva; la Corte ha però precisato che l’eventuale annullamento dell’accertamento presupposto potrebbe travolgere le sanzioni se ricorrono i presupposti dell’invalidità caducante. La sentenza è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata alla CTR del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese, per una nuova valutazione delle prove sui versamenti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
I dati dei conti bancari fondano la presunzione di imponibilità e spostano sul contribuente l’onere di fornire una giustificazione specifica e analitica per ciascun versamento. La prova contraria va però valutata in concreto in rapporto agli elementi indiziari addotti dall’Ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37 e seguenti
in tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37 e seguenti, ad avvalersi della "prova per presunzione", la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare
L’accertamento presuntivo deve seguire un’inferenza logica, non automatica o assiomatica, da fatti noti a fatti da provare; il contribuente che contesta la presunzione deve dimostrare gli elementi a sostegno delle proprie eccezioni.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
la sentenza di appello afferma che, in relazione a tali importi, sulla base degli estratti di conto corrente prodotti dall'interessato "... in effetti gli assegni tratti sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro che gestisce l'attività professionale dell' A., e che a dire di quest'ultimo sarebbero transitati sul c/c familiare del Banco di Napoli, non trovano riscontro nell'estratto conto del Banco di Napoli depositato in atti, per cui il ricorso al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, da parte dell'Ufficio trova condivisione. Nè il contribuente fornisce ulteriore elemento probatorio per giustificare i versamenti per contanti sul c/c familiare e richiamati a tassazione dall'ufficio".
La Corte non esclude l’accertamento presuntivo previsto dall’art. 38, ma censura l’applicazione della presunzione senza una motivazione adeguata sulle giustificazioni e sui movimenti bancari. Occorre verificare se i versamenti costituiscano effettivi incrementi reddituali, tenendo conto delle prove e delle circostanze concrete.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
la prova per presunzione, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare
Le presunzioni devono fondarsi su un’inferenza logica e non automatica; la sola mancata corrispondenza tra prelievi e versamenti non basta senza una valutazione degli altri elementi disponibili.
con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano
Una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi idonei, il contribuente deve provare i fatti contrari o le circostanze modificative o estintive. La consistenza della prova richiesta va rapportata alla natura e alla forza degli indizi dell’Ufficio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La decisione afferma che la questione della tardività del ricorso contro l’atto sanzionatorio, non coperta da giudicato, era rilevabile d’ufficio e poteva essere considerata in appello; il richiamo normativo specifico non è riportato nel testo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16
trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, sulla quale non si era formato il giudicato, legittimo appare il rilievo formulato dalla CTR in conformità della condivisa giurisprudenza di legittimità
Il ricorso contro l’atto di irrogazione delle sanzioni è risultato tardivo; l’istanza di accertamento con adesione relativa all’accertamento non ha sospeso il termine per impugnare l’autonomo atto sanzionatorio. La Corte ha inoltre prospettato che l’eventuale annullamento dell’accertamento presupposto possa travolgere le sanzioni in presenza di un rapporto di dipendenza immediata e necessaria.
Massime di principio
- Se l’accertamento fiscale si fonda sui movimenti dei conti bancari, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere iniziale producendo i dati dei conti; il contribuente deve giustificare analiticamente i singoli versamenti, non con spiegazioni generiche.
- L’inversione dell’onere della prova non esonera il giudice dal valutare in modo concreto e motivato le giustificazioni offerte: occorre esaminare importi, date, provenienza e destinazione dei fondi, nonché la compatibilità dei movimenti con giroconti e spese familiari documentate.
- La mancanza di una corrispondenza puntuale tra prelievi da un conto e versamenti su un altro non dimostra da sola l’esistenza di redditi imponibili; va valutata insieme agli altri elementi probatori e alle circostanze del caso.
- L’istanza di accertamento con adesione relativa all’avviso di accertamento non sospende automaticamente il termine per impugnare un autonomo atto di irrogazione delle sanzioni: occorre verificare separatamente i termini e le modalità di tutela previsti per ciascun atto.
- Se l’atto sanzionatorio dipende in modo immediato, diretto e necessario dall’accertamento, l’annullamento di quest’ultimo può travolgere anche le sanzioni; l’effetto non è automatico quando gli atti implicano valutazioni autonome o ulteriori.
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