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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Ritenute Irpef scomputabili anche in assenza di certificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi 2005, l’Ufficio aveva disconosciuto ritenute d’acconto per complessivi 982 euro, oltre sanzioni e interessi, poiché non risultavano dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta né dalle certificazioni richieste. Il contribuente contestava la cartella, sostenendo che le ritenute non certificate dal sostituto potessero essere provate con le fatture e le contabili bancarie attestanti l’accredito del compenso al netto delle ritenute, richiamando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009. L’Ufficio opponeva che tale documentazione dovesse essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non prodotta dal contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, all’esito dell’udienza del 13 marzo 2017, ha accolto l’appello e annullato la decisione della CTP di Ascoli Piceno, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto provate le ritenute relative alle sei posizioni contestate: le fatture indicavano compenso, IVA e ritenuta, mentre le contabili bancarie documentavano l’accredito delle corrispondenti somme nette. La documentazione prodotta è stata giudicata sufficiente a dimostrare che i compensi erano stati pagati al netto delle ritenute, nonostante mancasse la certificazione del sostituto e non fosse stata presentata la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’indirizzo dell’Agenzia. Spese compensate, perché la documentazione era stata prodotta soltanto in sede giudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ciò premesso ritiene la Commissione che la dizione normativa "certificazioni richieste ai contribuenti" si estenda anche ad ogni altra documentazione bancaria o di altri intermediari finanziari purché idonea a documentare in modo incontrovertibile l'importo del compenso percepito al netto della ritenuta, come risulta dalla fattura.

    Nel controllo formale, la prova delle ritenute non è limitata alla certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta: sono ammissibili anche documenti bancari o di intermediari finanziari, se collegano in modo incontrovertibile la fattura al pagamento del compenso netto.

  • Articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Al riguardo l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha precisato (con la risoluzione n. 68 del 19 mano 2009) che la locuzione "certificazioni richieste ai contribuenti" utilizzata dalla norma suddetta si riferisce non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 4, comma 6- bis e 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322., ma assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo cli certificazioni diverse.

    Le certificazioni previste per i sostituti d’imposta costituiscono la forma ordinaria di attestazione, ma non escludono l’impiego di documentazione alternativa idonea a provare le ritenute.

Massime di principio

  • L’assenza della certificazione del sostituto d’imposta non impedisce automaticamente lo scomputo delle ritenute: il contribuente può fornire prove alternative attendibili e coerenti.
  • Fattura e contabile bancaria possono dimostrare la ritenuta quando la fattura espone l’importo trattenuto e il pagamento bancario corrisponde al netto, consentendo di collegare con certezza l’operazione al documento fiscale.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è indicata dall’Agenzia come elemento da allegare alla documentazione alternativa; nel caso deciso, tuttavia, la Commissione ha ritenuto raggiunta la prova anche senza di essa, sulla base della specificità e concordanza dei documenti prodotti.
  • È opportuno produrre la documentazione probatoria già durante il controllo formale: nel caso esaminato la produzione soltanto in giudizio non ha impedito l’accoglimento, ma ha determinato la compensazione delle spese.

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