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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Accertamento in capo al lavoratore autonomo: non rilevano le presunzioni sulla base di versamenti e prelevamenti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 133/05/09, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento n. R9A01T300672 2007, relativo all’anno d’imposta 2001. L’accertamento, fondato su indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, aveva determinato un maggior reddito e maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. L’Ufficio sosteneva che l’estensione ai professionisti della presunzione sui movimenti bancari, introdotta dalla legge n. 311/2004, avesse natura procedimentale e fosse quindi applicabile anche retroattivamente al 2001; censurava inoltre la motivazione della sentenza di primo grado. Il contribuente chiedeva il rigetto dell’appello e aveva riproposto le altre contestazioni originarie, tra cui i vizi di motivazione dell’accertamento, l’irretroattività della norma e l’illegittimità delle sanzioni basate su presunzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, Sezione Sesta, ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’accertamento. Ha ritenuto che la modifica del 2004, anche se inserita in una disciplina procedimentale, incidesse sostanzialmente sulla determinazione del reddito e non fosse applicabile retroattivamente al periodo d’imposta 2001. Ha inoltre applicato la declaratoria d’incostituzionalità del 2014 e l’orientamento della Cassazione secondo cui, per i lavoratori autonomi, non operano le presunzioni bancarie né sui prelevamenti né sui versamenti: spetta quindi all’Amministrazione provare che i movimenti costituiscano redditi imponibili. La pretesa tributaria è stata giudicata infondata. Le spese del grado sono state compensate; il testo non indica gli importi dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Da tale inquadramento giurisprudenziale, i Giudici della Cassazione ritengono, con condivisibile assunto, che siano inapplicabili le presunzioni sia per i versamenti che per i prelevamenti nell'ambito degli accertamenti conseguenti ad indagini finanziarie effettuate nei confronti di lavoratori autonomi; che sussiste un conseguente spostamento dell'onere della prova in capo all'Amministrazione Finanziaria, la quale è dunque chiamata a provare che tali versamenti e prelevamenti siano indice di maggiori redditi imponibili riconducibili all'attività di lavoro autonomo.

    Secondo la decisione, per i lavoratori autonomi l’art. 32 non consente di presumere automaticamente che versamenti o prelevamenti bancari siano compensi imponibili. È l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare il collegamento dei movimenti con maggiori redditi.

  • Art. 1, comma 402, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Orbene, questo Collegio, in totale condivisione con quanto statuito dal Giudice provinciale, ritiene che la previsione del novellato art. 32 cit., pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento, relative, come nella fattispecie, a periodi di imposta pregressi.

    L’estensione ai professionisti della presunzione sui movimenti bancari produce effetti sostanziali sulla determinazione del reddito e non si applica retroattivamente ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Artt. 3 e 53 della Costituzione

    La parte secondo cui, per presunzione relativa, queste somme costituiscono compensi assoggettabili a tassazione veniva decretata illegittima, alla luce degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La presunzione che equiparava i prelevamenti del lavoratore autonomo a compensi imponibili è stata ritenuta incompatibile con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva.

  • Art. 3, legge 27 luglio 2000, n. 212

    La sentenza di primo grado aveva richiamato il principio di irretroattività dello Statuto del contribuente per escludere l’applicazione al 2001 della modifica del 2004. La decisione d’appello conferma la non retroattività sulla base degli effetti sostanziali della modifica, ma non sviluppa autonomamente un’interpretazione dell’articolo.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari a carico di un lavoratore autonomo, la sola presenza di versamenti o prelevamenti non basta a presumere maggiori compensi imponibili: l’Amministrazione deve provare il collegamento tra i movimenti e redditi non dichiarati.
  • La presunzione sui prelevamenti prevista per l’attività d’impresa non può essere automaticamente estesa ai professionisti, perché la relazione tra costi e ricavi propria dell’impresa non è necessariamente applicabile al lavoro autonomo.
  • Una modifica qualificata come procedimentale non è per ciò solo retroattiva: se incide sull’onere della prova e sulla determinazione del reddito, può avere effetti sostanziali e non applicarsi a periodi d’imposta precedenti.
  • La declaratoria d’incostituzionalità rileva anche nei giudizi tributari ancora pendenti, indipendentemente dal grado e dal fatto che la questione sia stata espressamente sollevata, nei limiti indicati dalla decisione.

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