Sentenza del 22/03/2017 n. 7255 - Corte di Cassazione
Accertamento - Verifica fiscale - Indagini bancarie - Rimborsi per spese - Prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di indagini bancarie della Guardia di Finanza, il processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2000 aveva rilevato per il 1999 pagamenti di Lire 47.694.734 all’amministratore G.F. e Lire 23.315.417 al commercialista rag. R.; nella dichiarazione 770 risultavano invece soltanto Lire 2.000.000 di compensi al commercialista e Lire 400.000 di ritenute. La società impugnò l’avviso di accertamento, deducendone la nullità per difetto di motivazione e contestando nel merito la pretesa. Sostenne che le somme all’amministratore fossero rimborsi di spese sostenute nello svolgimento dell’incarico e che quelle al commercialista costituissero la provvista per versare ritenute d’acconto su fatture relative a periodi precedenti. L’Agenzia contestò la motivazione della sentenza regionale, che aveva annullato l’avviso richiamando una pronuncia resa nel distinto giudizio personale dell’amministratore, senza esporne le ragioni né valutare criticamente le prove e le contestazioni dell’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso presentato personalmente da G.F., perché non sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. Ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia: la motivazione per relationem alla sentenza della C.T.P. di Genova era insufficiente perché non ne riproduceva e valutava autonomamente i contenuti; quella pronuncia, relativa a parti diverse e non passata in giudicato, non aveva efficacia vincolante nel giudizio della società; inoltre, la C.T.R. aveva recepito le deduzioni della contribuente senza vagliare le contestazioni dell’Ufficio né indicare gli elementi probatori decisivi. La Corte non ha stabilito se i pagamenti fossero effettivamente rimborsi spese o provvista per ritenute: ha cassato la sentenza della C.T.R. della Toscana del 28 aprile 2010, che aveva annullato l’accertamento dopo il rigetto del ricorso in primo grado da parte della C.T.P. di Prato, e ha rinviato alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
Va dichiarata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 370 c.p.c., comma 2, e art. 365 c.p.c., l'inammissibilità del controricorso presentato personalmente da G.F., in proprio e quale amministratore della H. T. s.r.l., in quanto non sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Il controricorso in Cassazione è inammissibile se depositato personalmente senza la sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e senza procura speciale.
Va dichiarata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 370 c.p.c., comma 2, e art. 365 c.p.c., l'inammissibilità del controricorso presentato personalmente da G.F., in proprio e quale amministratore della H. T. s.r.l., in quanto non sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Nel giudizio di cassazione l’atto deve rispettare i requisiti di sottoscrizione e rappresentanza tecnica richiamati dalla Corte; la loro mancanza comporta l’inammissibilità del controricorso.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha accolto le censure per insufficiente motivazione su fatti decisivi: la qualificazione delle somme versate all’amministratore e al commercialista e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha accolto la censura di violazione di legge relativa all’efficacia della pronuncia resa nel diverso giudizio dell’amministratore: in assenza di identità delle parti e di giudicato, quella decisione non vincolava il giudizio della società.
La pronuncia invocata non produceva efficacia vincolante nei confronti della società, che non era parte del giudizio definito dalla C.T.P. di Genova; inoltre, la decisione non risultava passata in giudicato.
La Corte ha rilevato che la pronuncia della C.T.P. di Genova non era passata in giudicato e, pertanto, non poteva fondare un vincolo decisorio nel giudizio in esame.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la prova che pagamenti emersi da indagini bancarie siano rimborsi spese o provvista per il versamento di ritenute deve essere valutata dal giudice sulla base degli elementi del caso concreto; la Cassazione qui non ha deciso nel merito la loro effettiva natura.
- Il giudice non può annullare un accertamento limitandosi a ripetere le deduzioni del contribuente: deve confrontarle con le contestazioni dell’Ufficio e indicare gli elementi di prova e il percorso logico che giustificano la conclusione.
- È possibile motivare per relationem richiamando un’altra sentenza, ma la motivazione deve riportarne i contenuti rilevanti e sottoporli a una valutazione autonoma nel nuovo giudizio, così da renderne verificabile la coerenza.
- Una pronuncia resa in una controversia tra soggetti diversi non vincola le parti di un altro giudizio; in ogni caso, l’efficacia del giudicato presuppone che la decisione sia passata in giudicato.
- In Cassazione, la parte non può presentare validamente un controricorso personalmente quando è richiesta la difesa tecnica: occorrono la sottoscrizione di un avvocato abilitato e la procura speciale.
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