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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17935/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per parziale omesso versamento dell'IMU 2013 relativo a più immobili siti nel Comune di Napoli. Il contribuente aveva contestato la pretesa impositiva sostenendo, da un lato, che uno degli immobili dovesse essere considerato abitazione principale ed essere quindi esente da IMU e, dall'altro, che un ulteriore immobile fosse destinato al culto e rientrasse nell'esenzione prevista per i fabbricati destinati all'esercizio del culto. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla carenza di motivazione dell'avviso; 2) difetto di motivazione dell'atto impositivo e violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti tributari; 3) violazione della disciplina IMU sull'abitazione principale, assumendo che l'esenzione spettasse all'immobile in cui il contribuente aveva residenza e dimora abituale, indipendentemente dalla residenza del coniuge in altro immobile; 4) violazione delle norme sull'esenzione per gli immobili destinati al culto, sostenendo che anche una cappella privata/categoria catastale B/7 fosse esente; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova circa la destinazione a culto dell'immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha accolto il terzo e il quarto, e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo in parte l'originario ricorso del contribuente: ha riconosciuto l'esenzione IMU per l'immobile di via Carlo Poerio quale abitazione principale e per l'immobile di via Ponti Rossi quale cappella privata censita in categoria B/7. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, incompatibile con la pretesa della parte, comporti il rigetto implicito della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per nullità della sentenza, ma nel caso concreto la doglianza è stata respinta perché la censura risultava implicitamente esaminata e disattesa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è idoneo a veicolare una censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, perché riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione in materia tributaria, la censura sulla motivazione dell'avviso richiede la trascrizione o quantomeno il richiamo del contenuto essenziale dell'atto impugnato.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    Nella formulazione applicabile ratione temporis, l'esenzione IMU per abitazione principale richiede residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell'immobile; dopo l'intervento della Corte costituzionale non rileva più la residenza del nucleo familiare come requisito ostativo.

  • art. 4, comma 5, lett. a), d.l. n. 16/2012

    Ha modificato e integrato la disciplina IMU dell'abitazione principale, confermando il criterio dell'unicità dell'immobile e l'agevolazione per un solo immobile quando i componenti del nucleo familiare abbiano residenze diverse nel medesimo Comune.

  • art. 1, comma 707, L. n. 147/2013

    Ha confermato la disciplina dell'abitazione principale, reintroducendo l'esenzione per l'abitazione principale salvo le categorie di lusso.

  • art. 1, comma 741, lett. b), L. n. 160/2019

    Ha confermato nella nuova IMU il sistema dell'abitazione principale e dei relativi requisiti.

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992

    Sono esenti i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le relative pertinenze; la nozione comprende anche la destinazione al culto privato, se esclusiva.

  • art. 9, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 23/2011

    Richiama per l'IMU le esenzioni previste per l'ICI, compresa quella per i fabbricati destinati al culto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova è stata assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla corretta qualificazione giuridica della destinazione dell'immobile a culto.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consentiva alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impositivo.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per il contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 8 Cost.

    Richiamato nel quadro dell'esenzione per gli immobili destinati al culto, purché compatibile con la libertà religiosa.

  • art. 19 Cost.

    Richiamato nel quadro dell'esenzione per gli immobili destinati al culto, purché compatibile con la libertà religiosa.

  • art. 143 c.c.

    Richiamato per escludere che l'obbligo di coabitazione dei coniugi impedisca residenze disgiunte ai fini dell'IMU.

  • art. 144 c.c.

    Richiamato per affermare che gli accordi sull'indirizzo della vita familiare possono condurre a residenze separate senza perdere il beneficio fiscale.

  • art. 1, comma 12, L. n. 76/2016

    Richiamato come analogo riferimento alla residenza comune nelle unioni civili, senza incidere sul diritto all'esenzione per l'immobile del possessore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice che decida sul rapporto sostanziale dopo aver esaminato il merito ha implicitamente respinto le eccezioni preliminari di invalidità dell'atto impositivo, sicché non ricorre omessa pronuncia solo per la mancanza di una statuizione espressa.
  • La censura in cassazione sulla motivazione dell'avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive o non riporta il contenuto essenziale dell'atto, perché la Corte deve poter verificare la doglianza solo dagli atti richiamati nel ricorso.
  • In tema di IMU, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma previgente, l'esenzione per abitazione principale spetta all'immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza che assuma rilievo la diversa residenza del coniuge o del nucleo familiare.
  • L'agevolazione IMU per abitazione principale presuppone comunque il concorso dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell'immobile agevolato.
  • L'esenzione IMU per i fabbricati destinati al culto spetta anche quando la destinazione sia all'esercizio privato del culto, se l'utilizzo è esclusivo e la classificazione catastale costituisce un indice presuntivo rilevante.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e i fatti rilevanti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria (IMU)Contenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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