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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35350/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente, corredata dalla documentazione richiesta e dal pagamento dell’importo dovuto, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, come modificata. Ha inoltre precisato che, per legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per il periodo d’imposta 2012, alcuni costi dedotti da una società ai fini IRES e IRAP: da un lato l’accantonamento per trattamento di fine mandato dell’amministratore, ritenuto non deducibile per difetto di atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto; dall’altro i rimborsi spese e le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti, ritenuti dall’Ufficio non riferibili a trasferte eccezionali fuori dalla sede ordinaria di lavoro. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello della società, annullando il recupero ai fini IRES, ritenendo deducibile l’accantonamento TFM senza necessità di data certa e applicabile l’art. 51, comma 5, TUIR ai rimborsi ai dipendenti. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente/violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR richiamato una precedente sentenza senza esporne contenuti e ragioni; 2) violazione degli artt. 105 e 17 TUIR, sostenendo che il TFM è deducibile per competenza solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; 3) violazione dell’art. 51 TUIR e degli artt. 2697 e 2730 c.c. per avere ritenuto deducibili le trasferte senza prova dell’eccezionalità degli spostamenti e della specifica temporaneità fuori sede; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi al carattere ordinario e forfettario delle indennità e alla struttura dell’attività svolta. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, con prova del tempestivo deposito della domanda e del pagamento dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente, unitamente alla prova del pagamento integrale o della prima rata degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • Nel processo tributario, la definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio indipendentemente dall’esame dei motivi di ricorso, restando assorbite le censure di legittimità proposte dall’impugnante.
  • In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • L’eventuale diniego della definizione agevolata segue un regime di impugnazione autonomo, con termini e modalità previsti dalla legge speciale.
  • La censura di motivazione apparente può essere prospettata quando il giudice di merito si limiti a un richiamo a precedente decisione senza esplicitare i contenuti decisivi e le ragioni del proprio convincimento, ma tale tema resta privo di esame ove il giudizio si estingua per definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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