Cassazione Civile, Ordinanza n. 35350/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente, corredata dalla documentazione richiesta e dal pagamento dell’importo dovuto, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, come modificata. Ha inoltre precisato che, per legge, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per il periodo d’imposta 2012, alcuni costi dedotti da una società ai fini IRES e IRAP: da un lato l’accantonamento per trattamento di fine mandato dell’amministratore, ritenuto non deducibile per difetto di atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto; dall’altro i rimborsi spese e le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti, ritenuti dall’Ufficio non riferibili a trasferte eccezionali fuori dalla sede ordinaria di lavoro. La CTR aveva accolto parzialmente l’appello della società, annullando il recupero ai fini IRES, ritenendo deducibile l’accantonamento TFM senza necessità di data certa e applicabile l’art. 51, comma 5, TUIR ai rimborsi ai dipendenti. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente/violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR richiamato una precedente sentenza senza esporne contenuti e ragioni; 2) violazione degli artt. 105 e 17 TUIR, sostenendo che il TFM è deducibile per competenza solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; 3) violazione dell’art. 51 TUIR e degli artt. 2697 e 2730 c.c. per avere ritenuto deducibili le trasferte senza prova dell’eccezionalità degli spostamenti e della specifica temporaneità fuori sede; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi al carattere ordinario e forfettario delle indennità e alla struttura dell’attività svolta. Nel corso del giudizio la contribuente ha depositato istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, con prova del tempestivo deposito della domanda e del pagamento dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È invocato dall’Agenzia come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria di merito, per avere la CTR deciso mediante mero rinvio a un precedente senza spiegare le ragioni dell’adesione.
artt. 105 e 17, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamati per la deducibilità per competenza delle quote di TFM accantonate e per il requisito dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, contestato dall’Ufficio e valorizzato dalla CTR in senso contrario.
art. 51, comma 5 e comma 6, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La CTR ha ritenuto applicabile il comma 5 ai rimborsi e alle indennità di trasferta dei dipendenti, in ragione della continua mobilità dell’attività e dell’assenza di una sede di lavoro indicata nel contratto.
art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 446/1997
È richiamato nella motivazione della CTR come base dell’indeducibilità, ai fini IRAP, del costo relativo al TFM.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge relativi a TFM e trasferte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del motivo sull’omesso esame di fatti decisivi.
Richiamati dall’Agenzia per sostenere che la contribuente non avesse provato i presupposti di fatto delle trasferte e che rilevassero le ammissioni del legale rappresentante.
art. 1, commi 195, 197, 198, 200 e 201, legge n. 197/2022
La Corte vi fa applicazione per dichiarare l’estinzione della lite in presenza di domanda di definizione agevolata tempestivamente depositata e di versamento degli importi dovuti; il diniego è regolato come successiva impugnazione autonoma.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
È richiamato quale norma modificativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente la domanda di definizione agevolata della controversia pendente, unitamente alla prova del pagamento integrale o della prima rata degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale applicabile.
- Nel processo tributario, la definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio indipendentemente dall’esame dei motivi di ricorso, restando assorbite le censure di legittimità proposte dall’impugnante.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
- L’eventuale diniego della definizione agevolata segue un regime di impugnazione autonomo, con termini e modalità previsti dalla legge speciale.
- La censura di motivazione apparente può essere prospettata quando il giudice di merito si limiti a un richiamo a precedente decisione senza esplicitare i contenuti decisivi e le ragioni del proprio convincimento, ma tale tema resta privo di esame ove il giudizio si estingua per definizione agevolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →