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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento di un credito derivante da un rapporto di compravendita di terreno e dalle conseguenze dell'inadempimento della venditrice agli obblighi assunti in un atto modificativo del prezzo e delle opere di urbanizzazione. Il giudice delegato aveva escluso il credito per compensazione con un controcredito della procedura; il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. ritenendo che il controcredito della fallita fosse opponibile alla massa perché la cessione invocata dalla opponente non risultava da atto con data certa. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che tra le stesse parti vi era già un giudicato esterno, formatosi su una precedente ordinanza resa in procedimento sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c., che aveva accertato l'inesistenza del credito della fallita e la debenza, da parte di quest'ultima, della somma reclamata dalla ricorrente; la curatela non avrebbe quindi potuto opporre in compensazione quel medesimo credito. Gli altri motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha qualificato la vicenda non come vera compensazione ex artt. 1241 ss. c.c., ma come c.d. compensazione impropria, poiché le contrapposte pretese traevano origine dal medesimo rapporto contrattuale. Ha poi affermato che il precedente giudicato esterno, formatosi sull'ordinanza emessa nel procedimento sommario di cognizione e divenuta definitiva, copriva non solo l'accertamento del credito azionato ma anche l'inesistenza di contropretese incompatibili fondate sui medesimi negozi. Ne è derivato che il controcredito invocato dalla curatela non poteva essere utilizzato per escludere o limitare l'ammissione al passivo. Il decreto del Tribunale di Bologna è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo del fallimento.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione quanto già accertato, compresi i fatti impeditivi, estintivi e modificativi incompatibili con il diritto riconosciuto.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per affermare la stabilità del giudicato formatosi sul precedente provvedimento non impugnato.

  • artt. 1241 e segg. c.c.

    Usati per escludere che la fattispecie integrasse una vera compensazione legale, qualificandola invece come compensazione impropria.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il procedimento sommario di cognizione è giudizio a cognizione piena; la relativa ordinanza può formare giudicato se non impugnata tempestivamente.

  • art. 702-quater c.p.c.

    L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. se non tempestivamente impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    È il riferimento procedurale che consente, se necessario, il passaggio dal sommario al rito ordinario quando le difese richiedano istruzione non sommaria.

Massime di principio

  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile: preclude non solo le questioni espressamente decise, ma anche le ragioni logicamente incompatibili con l'accertamento compiuto, inclusi i fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori e non dedotti.
  • L'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario di cognizione, se non tempestivamente impugnata, ha efficacia di giudicato sostanziale e vale come qualsiasi altra decisione di merito.
  • Quando le contrapposte pretese derivano dal medesimo rapporto negoziale, non si è in presenza di compensazione in senso tecnico, ma di compensazione impropria; in tale ipotesi il giudicato formatosi sulla controversia relativa al rapporto impedisce di far valere pretese incompatibili.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela non può paralizzare il credito insinuato invocando un controcredito già escluso o reso incompatibile da un giudicato esterno opponibile alla massa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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