Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione, ritenendo soddisfatti i requisiti formali dell'art. 390, comma 2, c.p.c. e della comunicazione alla controparte prevista dal comma 3 del medesimo articolo, applicabile ratione temporis. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensato le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e dell'esito del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da tre avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. La CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi per tardività; la CTR aveva invece accolto l'appello della società. In seguito, su ricorso per cassazione dell'Agenzia, la Corte aveva accolto il secondo motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibili i ricorsi originari, ritenendo tardive le impugnazioni sulla base del diverso valore probatorio tra le risultanze postali in possesso della contribuente e gli avvisi di ricevimento in possesso dell'Ufficio. La società ha poi proposto ricorso per revocazione deducendo due errori revocatori ex art. 391-bis c.p.c. in relazione all'art. 395, n. 4 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili i motivi del ricorso incidentale per mancata indicazione, nel testo, del luogo in cui era stata sollevata in primo grado la contestazione degli avvisi di ricevimento, benché tali avvisi fossero stati prodotti solo in appello; con il secondo ha dedotto che la Corte avrebbe trascurato l'eccezione, formulata nel controricorso, circa la nullità della notificazione degli avvisi di accertamento perché ricevuti da un soggetto dipendente di altra società e non della contribuente. Nelle more, la ricorrente ha depositato istanza di rinvio e, successivamente, ha rinunciato al ricorso per revocazione.
Norme richiamate
viene indicato come base normativa del ricorso per revocazione avverso la sentenza di cassazione per errore revocatorio
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato quale causa di revocazione per errore di fatto percettivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è citato nel riepilogo della precedente sentenza come vizio di motivazione dedotto dall'Agenzia
la rinuncia al ricorso è ritenuta conforme ai requisiti formali previsti dalla norma
la rinuncia deve essere comunicata alla controparte; la Corte ne dà atto come avvenuto regolarmente
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
è richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina sulla comunicazione della rinuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione contro sentenza della Corte di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente comunicata alla controparte e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo.
- La Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di revocazione quando sopravvenga una rinuncia valida al ricorso.
- In tema di estinzione per rinuncia, il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. è decisivo, compresa la comunicazione alla controparte da parte della cancelleria quando prescritta dalla disciplina applicabile.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia in una controversia tributaria, la Corte può disporre la compensazione delle spese in considerazione della natura della lite e dell'esito processuale.
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