Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un ordine di pagamento impartito da una società titolare di conto corrente per il versamento di imposte e accise dovute a enti pubblici. L’operazione sarebbe stata eseguita dalla banca con un giorno di ritardo rispetto alla valuta indicata, con conseguente iscrizione o pretesa di sanzioni e interessi da parte dell’amministrazione finanziaria. La cliente sosteneva di aver contestato tempestivamente il ritardo, di aver chiesto l’annullamento o la riduzione dell’avviso in autotutela e di aver subito esborsi non integralmente rimborsati dalla banca; chiedeva quindi il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento della banca, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno, in subordine ex art. 2043 c.c. La banca negava la propria esclusiva responsabilità, invocava il concorso colposo della cliente per non aver attivato il ravvedimento operoso e chiamava in causa il soggetto incaricato del servizio di pagamento, sostenendo che l’eventuale ritardo fosse ad esso imputabile. In appello la cliente otteneva un aumento della condanna risarcitoria. La banca ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio in appello e sulla tempestività dell’impugnazione, sostenendo che la causa fosse scindibile e che l’appello fosse tardivo; 2) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi nella valutazione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c.; 3) ultrapetizione e violazione delle regole su giudicato e specificità dei motivi per la rivalutazione e gli interessi riconosciuti in appello; 4) violazione delle norme sul danno e sull’onere della prova in relazione alla decorrenza e quantificazione di rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto corretto l’inquadramento del giudizio di gravame come causa inscindibile, perché la chiamata in causa del terzo da parte della convenuta aveva determinato un rapporto di dipendenza tra le cause e l’esigenza di un accertamento unitario sulla responsabilità e sul quantum nei confronti di tutte le parti; di conseguenza era legittima l’integrazione del contraddittorio e non vi era tardività dell’appello. Ha poi escluso sia la motivazione apparente sia l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che la corte territoriale aveva spiegato in modo comprensibile perché la condotta della danneggiata fosse stata valutata ex ante come diligente e conforme a buona fede. Ha inoltre escluso l’ultrapetizione e la violazione dell’art. 342 c.p.c., rilevando che interessi e rivalutazione sono accessori della sorte capitale e non formano capo autonomo quando è devoluta la quantificazione del credito principale; in ogni caso tali accessori erano stati espressamente richiesti. Infine ha confermato che, trattandosi di debito di valore derivante da inadempimento contrattuale, rivalutazione e interessi compensativi decorrono dalla causazione del danno, sicché la statuizione d’appello era corretta. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della resistente costituita ritualmente; nulla sulle spese nei confronti della parte con controricorso tardivo.
Norme richiamate
si applica quando, per la struttura dei rapporti dedotti e per la domanda di manleva o esclusiva responsabilità del terzo, la decisione deve essere resa nel contraddittorio di tutte le parti perché le cause sono inscindibili
il termine lungo per impugnare non rende tardivo l’appello quando sia correttamente disposta l’integrazione del contraddittorio in ipotesi di cause inscindibili
il controricorso depositato oltre il termine è tardivo e comporta l’inammissibilità anche della memoria illustrativa della parte intimata nel procedimento camerale
nel rito camerale la tardività del controricorso preclude ulteriori attività difensive della parte intimata
la condotta del creditore deve essere valutata ex ante, secondo diligenza e buona fede, ai fini dell’eventuale concorso colposo nella produzione del danno
richiamato come base subordinata della domanda risarcitoria
art. 111 Cost.
la sentenza deve essere motivata in modo da consentire il controllo sull’iter logico-giuridico seguito dal giudice
la motivazione è viziata solo in caso di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo o alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti
non è violato quando il giudice d’appello riconosce accessori che seguono la sorte del credito principale e che possono essere liquidati anche d’ufficio
non si forma giudicato parziale sugli accessori quando è ancora contestata la sorte capitale
il giudicato non copre gli accessori in modo autonomo se la statuizione sul credito principale è devoluta in impugnazione
il danno risarcibile comprende rivalutazione e interessi compensativi nel debito di valore
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata respinta
Massime di principio
- Quando in primo grado un convenuto chiami in causa un terzo sostenendo che quest’ultimo sia il solo responsabile del danno, oppure che debba manlevare il convenuto in caso di accoglimento della domanda, si determina una dipendenza tra le cause che in appello impone il contraddittorio di tutte le parti e rende il giudizio inscindibile.
- Nelle impugnazioni contro sentenze che regolano responsabilità solidali o concorsuali, l’ammissibilità del gravame va valutata tenendo conto della struttura del rapporto processuale risultante dalla domanda di chiamata del terzo e dall’esigenza di un accertamento unitario sul fatto dannoso e sul quantum.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza argomentativa o con la diversa lettura delle prove: è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, mancante, incomprensibile o nel caso di omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- La valutazione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. deve essere compiuta ex ante, verificando se la condotta tenuta al momento dei fatti fosse conforme a diligenza e buona fede, senza trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del merito.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale diverso dall’obbligazione pecuniaria, il credito ha natura di valore: rivalutazione monetaria e interessi compensativi decorrono dal momento della produzione del danno e non costituiscono un capo autonomo sganciato dalla sorte capitale.
- Quando è devoluta in appello la quantificazione del credito principale, gli accessori quali interessi e rivalutazione seguono la sorte del capo principale e possono essere riconosciuti anche se non oggetto di una specifica censura autonoma, purché risultino comunque richiesti o consequenziali alla domanda risarcitoria.
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