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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

Una società aveva acquistato da una società poi fallita una linea produttiva usata per pavimenti flottanti con contratto del 25 luglio 2017; secondo la clausola pattizia richiamata, il bene era rimasto nella disponibilità della venditrice per il tempo necessario a completare le commesse in corso. La società acquirente ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per un credito di euro 271.483,29, qualificato come canoni di noleggio/uso del bene. Il giudice delegato ha rigettato la domanda e il Tribunale ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall., ritenendo non provata l’opponibilità al fallimento della data certa del contratto ex art. 2704 c.c. e non utilizzabili, nei confronti del curatore, fatture, estratti conto e scritture contabili. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: violazione dell’art. 2704 c.c. per mancata valorizzazione di contabili bancarie e bonifici quali fatti idonei a dimostrare la data certa; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per il mancato apprezzamento della documentazione bancaria e per la mancata ammissione di una CTU contabile; nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, avendo il tribunale rilevato d’ufficio la questione della data certa; violazione delle norme di diritto internazionale privato e del diritto tedesco, sostenendo che il rapporto andasse qualificato come lease back e non come vendita simulata in frode al divieto di patto commissorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano a un riesame del merito e delle prove sulla data certa del contratto, questione insindacabile in cassazione se correttamente motivata; ha respinto il terzo motivo perché la mancata CTU era sorretta dalla valutazione del giudice di merito e non vi era omissione decisiva; ha respinto il quarto motivo perché la questione della data certa non era stata introdotta ex novo dal tribunale, essendo già stata posta nel procedimento di verifica del passivo e nel ricorso ex art. 98 l. fall.; ha dichiarato inammissibili i motivi quinto e sesto perché attinenti a una questione assorbita dal rigetto della censura principale sulla mancanza di data certa e non decisa dal tribunale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della curatela.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso la questione della data certa era già emersa nel procedimento di verifica del passivo e nel relativo giudizio di opposizione.

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi, salvo registrazione o altro fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità del documento; in sede di passivo fallimentare il curatore è terzo.

  • artt. 2709 e 2710 c.c.

    le scritture contabili fanno prova tra imprenditori nei rapporti interni, ma non sono opponibili al curatore che opera nella funzione di gestione della massa dei creditori.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non vi è violazione dell’art. 115 se il giudice non usa prove d’ufficio non introdotte dalle parti; non vi è violazione dell’art. 116 per il solo fatto che il giudice valuti le prove diversamente da quanto auspicato dalla parte.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità motivazionale nella decisione impugnata.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente sul contraddittorio, ma la Corte esclude la sua violazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    non violato perché la questione della data certa era già stata posta nel procedimento, non introdotta d’ufficio in modo nuovo.

  • artt. 95, 96, 97, 99 l. fall.

    richiamati nel motivo di nullità; la Corte non ne ricava una violazione autonoma.

  • art. 14 L. 218/1995

    invocato per l’applicazione del diritto straniero; la censura è ritenuta inammissibile perché assorbita.

  • art. 15 L. 218/1995

    invocato per l’applicazione del diritto straniero; la censura è ritenuta inammissibile perché assorbita.

  • art. 3 Regolamento (CE) n. 593/2008

    invocato in tema di legge applicabile contrattuale; il motivo non è esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della pattuizione; motivo dichiarato inammissibile per assorbimento.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la nullità del contratto; motivo dichiarato inammissibile per assorbimento.

  • art. 2744 c.c.

    norma sul divieto di patto commissorio, evocata per contestare la qualificazione della fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo fallimentare il curatore è terzo rispetto al rapporto sostanziale dedotto dal creditore; pertanto la data di una scrittura privata non autenticata deve essere certa e opponibile alla massa.
  • La mancanza di data certa della scrittura posta a fondamento del credito integra un fatto impeditivo dell’ammissione al passivo e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
  • La prova della data certa può derivare anche da fatti diversi dalla registrazione, ma spetta al giudice di merito valutare se il fatto allegato sia oggettivamente idoneo a dimostrare l’anteriorità del documento; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
  • Le scritture contabili e la documentazione bancaria non sono opponibili al curatore nella verifica del passivo nei medesimi termini in cui operano nei rapporti tra imprenditori, poiché il curatore agisce come gestore della massa e non come successore nel rapporto del fallito.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio non è censurabile quando il giudice disponga già di elementi istruttori sufficienti a decidere la controversia; la CTU non costituisce mezzo di prova in senso proprio, ma ausilio rimesso al prudente apprezzamento del giudice.
  • La violazione del contraddittorio non ricorre se la questione ritenuta decisiva dal giudice era già emersa nel procedimento e aveva formato oggetto delle contestazioni delle parti, non essendo stata introdotta per la prima volta in modo imprevedibile dal giudice del merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuovo esame del merito, specie quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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