Cassazione Civile, Ordinanza n. 35259/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due soggetti già dichiarati falliti hanno impugnato in cassazione il decreto della corte d'appello che, pur ritenendo tempestivo il reclamo avverso il diniego di esdebitazione, lo aveva respinto nel merito per carenza di prova circa l'avvenuta soddisfazione parziale dei creditori. I ricorrenti hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 142, comma 2, e 115 c.p.c., sostenendo che il piano di riparto finale non fosse un documento indispensabile imposto dalla legge e che la parzialità dei pagamenti potesse essere accertata anche con altri elementi, attingendo al fascicolo fallimentare; (2) violazione dell'art. 26, comma 12, l. fall., per mancato esercizio del potere officioso di acquisizione della prova; (3) violazione dell'art. 143 l. fall., perché il tribunale non aveva integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti e la corte d'appello non aveva rilevato tale nullità. La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente decisivo il terzo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Monza, in diversa fase di merito, per un nuovo esame. La decisione si fonda sulla necessità che la domanda di esdebitazione sia notificata ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, essendo il loro contraddittorio necessario; la sua omissione comporta nullità/inesistenza della pronuncia di primo grado e impone la rimessione al primo giudice. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma che disciplina i presupposti dell'esdebitazione; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è assorbito
invocato per contestare la necessità di una specifica prova documentale; motivo assorbito
richiamato per sostenere il potere-dovere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova nel reclamo; motivo assorbito
deve essere interpretato nel senso, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181/2008, che la domanda di esdebitazione va notificata ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, i quali sono litisconsorti necessari
richiamato per le forme di notificazione della domanda e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori interessati
la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado impone la rimessione della causa al primo giudice
base per la cassazione con rinvio al primo giudice in presenza del vizio di contraddittorio
sentenza Corte cost. 30 maggio 2008, n. 181
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 143 l. fall., imponendo la partecipazione dei creditori concorrenti non soddisfatti al giudizio di esdebitazione
Massime di principio
- Nel procedimento di esdebitazione del fallito, i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti sono parti necessarie del giudizio; la domanda deve essere loro notificata secondo le forme degli artt. 137 ss. c.p.c.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori necessari determina un vizio radicale della decisione di primo grado, rilevabile d'ufficio, e comporta la cassazione con rinvio al primo giudice.
- Quando il giudice di merito non ha accertato correttamente la regolare costituzione del contraddittorio, le ulteriori censure sulla prova dei presupposti dell'esdebitazione restano assorbite.
- Nel reclamo in materia fallimentare il giudice dispone di poteri officiosi di acquisizione degli elementi necessari, ma tale profilo non può sanare la mancanza originaria di contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35242/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35252/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35257/2023 del 18/12/2023
- ordinanza_civile · 18 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35261/2023 del 18/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →