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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35254/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. proposta da una società cooperativa per ottenere l’ammissione al passivo del fallimento di un credito chirografario di euro 19.764,73, maturato per servizi di scarico container, facchinaggio e prestazioni accessorie rese alla società poi fallita. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo insufficiente la prova documentale prodotta e inammissibile la prova orale per mancata indicazione dei testi. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, assumendo che il raddoppio del contributo unificato non si applichi all’opposizione allo stato passivo; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c., per asserita violazione del principio di non contestazione, poiché i fatti costitutivi del credito sarebbero stati ammessi dal curatore nella fase di verifica e il curatore non si era costituito in opposizione; 3) vizio di motivazione e omessa ammissione della prova testimoniale, ritenuta decisiva per dimostrare l’an debeatur del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima l’applicazione del raddoppio del contributo unificato al giudizio di opposizione allo stato passivo, poiché tale giudizio, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello ma un giudizio di primo grado a cognizione piena. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché non risultava dedotto in opposizione il profilo poi prospettato e perché il principio di non contestazione non opera nel giudizio ex artt. 98-99 l. fall. quando il curatore sia rimasto contumace, e il terzo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi del tribunale, fondata sulla mancata indicazione dei testi ex art. 244 c.p.c. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Ha inoltre condannato il fallimento resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l. fall.

    richiamato come disciplina del giudizio di opposizione allo stato passivo, qualificato come giudizio di primo grado a cognizione piena.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la sanzione del raddoppio del contributo unificato non si applica all’opposizione allo stato passivo, perché non è un giudizio di appello e non ricorre la ratio deflattiva propria della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione, ritenuto non utile nel caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla prova e alla non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova del credito insinuato.

  • art. 244 c.p.c.

    la prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile dal tribunale per mancata indicazione dei testi da escutere.

Massime di principio

  • L’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è assimilabile al giudizio di appello: introduce un giudizio di primo grado a cognizione piena sul credito insinuato.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo, perché manca la funzione di deterrenza contro impugnazioni dilatorie o pretestuose tipica delle impugnazioni in senso stretto.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La deduzione del principio di non contestazione richiede che la questione sia stata ritualmente prospettata nel grado di merito e, comunque, non può essere utilmente invocata nel giudizio ex artt. 98-99 l. fall. ove il curatore sia rimasto contumace.
  • La prova testimoniale può essere legittimamente dichiarata inammissibile se l’istanza non contiene l’indicazione dei testi da escutere richiesta dall’art. 244 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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