Cassazione Civile, Ordinanza n. 20080/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica, relativo agli anni d'imposta 2009-2014, emesso nei confronti di una società che aveva prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili e l'aveva ceduta alle società consorziate, operando in precedenza come soggetto qualificato dall'Amministrazione come autoproduttore ed esente da imposta. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di essere esente dall'accisa ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, richiamando anche la nozione di autoproduttore dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/1999; ha inoltre dedotto la tutela del legittimo affidamento e la pretesa applicazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'Amministrazione avesse mutato orientamento rispetto a precedenti riconoscimenti della qualifica di autoproduttore. Con cinque motivi, la ricorrente ha denunciato: violazione delle norme sulle accise e sulla nozione di autoproduttore; violazione dell'art. 10 della L. n. 212/2000 e dei principi di certezza del diritto, buona fede, affidamento e proporzionalità; violazione dell'art. 11 della L. n. 212/2000; nullità della sentenza per ultrapetizione; nullità della sentenza per omessa o apparenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA spetta solo all'autoproduttore che consuma in proprio l'energia prodotta e non si estende alla società consortile che la cede ai consorziati. Ha dichiarato infondati anche i motivi relativi al legittimo affidamento, precisando che tale tutela, in materia tributaria, può incidere solo su sanzioni e interessi, non sulla debenza dell'imposta, salvo il diverso e più incisivo regime dell'interpello ex art. 11 L. n. 212/2000, qui non ricorrente. Ha escluso altresì la sussistenza di ultrapetizione e di motivazione apparente della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
comma 1; comma 2, lett. a); comma 3, lett. b)
l'energia elettrica è soggetta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali o del consumo per uso proprio; l'esenzione è di stretta interpretazione e, per l'energia da fonti rinnovabili, opera solo se ricorrono i presupposti normativi e l'energia è consumata in proprio dall'autoproduttore.
comma 1, lett. b); comma 4; comma 7; commi 8 e 9
sono obbligati al pagamento delle accise anche gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio; su di essi gravano obblighi dichiarativi, di denuncia preventiva e di presentazione della dichiarazione annuale di consumo.
definisce l'officina di produzione come il complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione esercitati da una medesima ditta.
accertamento e liquidazione dell'accisa sono effettuati sulla base della dichiarazione annuale di consumo.
il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data del consumo, salvo fatti illeciti.
le definizioni contenute nel decreto valgono ai soli fini del decreto stesso; la nozione di autoproduttore ivi prevista non è automaticamente trasponibile alla disciplina fiscale delle accise.
la tutela dell'affidamento del contribuente che abbia seguito indicazioni dell'Amministrazione comporta, in caso di errore dell'Amministrazione, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, non dell'obbligazione tributaria.
l'interpello ha effetti più forti: il contribuente che si sia conformato a un responso specifico e motivato può opporre la nullità dell'atto impositivo contrastante con l'esito dell'interpello.
l'esenzione per energia da fonti rinnovabili riguarda solo l'energia prodotta e consumata in proprio, non quella ceduta a terzi o a consorziati.
è esclusa la nullità per ultrapetizione quando il giudice si pronunci su questioni che costituiscono il merito della controversia e che sono coerenti con il thema decidendum.
la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione.
si ha nullità solo per motivazione meramente apparente, non per insufficienza della motivazione.
richiamato in tema di requisiti della motivazione.
art. 111 Cost.
la violazione è ravvisabile solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
sono stati evocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto non integrati i relativi presupposti.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 23 Cost.
richiamato come contrappeso alla tutela dell'affidamento, a sostegno del principio di riserva di legge tributaria.
art. 53 Cost.
richiamato tra i principi fondanti della tutela dell'affidamento e del sistema tributario.
art. 97 Cost.
richiamato a fondamento della tutela dell'affidamento e dei canoni di buon andamento e imparzialità.
ha modificato il TUA in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ridefinendo il quadro delle accise sull'energia.
ha abrogato le addizionali erariali e ne ha esteso le agevolazioni all'imposta erariale di consumo, poi assorbite dalla nuova formulazione dell'art. 52 TUA.
la disposizione è richiamata come antecedente normativo della disciplina agevolativa per energia da fonti rinnovabili.
l'estensione dell'esenzione ai soci delle cooperative vale solo per l'anno d'imposta 2016 e conferma, a contrario, l'esclusione dei consorzi e delle società consortili.
Massime di principio
- In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione per energia prodotta da fonti rinnovabili va interpretata restrittivamente e spetta solo quando il soggetto autoproduttore consuma in proprio l'energia prodotta, non quando la cede a consorziati o ad altri soggetti giuridici distinti.
- La nozione di autoproduttore prevista dalla disciplina del mercato elettrico non è automaticamente trasponibile alla disciplina fiscale delle accise, perché le definizioni contenute nel relativo decreto valgono soltanto ai fini di quel decreto.
- La tutela del legittimo affidamento del contribuente, quando deriva da prassi o indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina la debenza del tributo, salvo il diverso caso dell'interpello specifico disciplinato dall'art. 11 dello Statuto del contribuente.
- Le circolari e gli atti interpretativi dell'Amministrazione non vincolano né l'Amministrazione stessa né il giudice, e il contribuente non può fondare su di essi un esonero dall'obbligazione tributaria, potendo al più invocare la non punibilità per le conseguenze accessorie.
- Il vizio di ultrapetizione e quello di motivazione apparente sono configurabili solo quando la decisione esorbiti davvero dal thema decidendum o quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente; non è sufficiente la semplice contestazione della ricostruzione giuridica operata dal giudice di merito.
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