Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2025 del 20/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARSU relativo ad un immobile di proprietà del contribuente, per gli anni 2009-2012. In primo grado la CTP aveva annullato l’atto, ma la CTR ha accolto l’appello della società concessionaria, ritenendo legittima la sua capacità di agire e di sottoscrivere l’atto, nonché valida la convalida comunale degli atti svolti fino al 16 marzo 2015. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione della concessionaria a proporre appello, per cessazione del rapporto/convenzione e conseguente perdita dei poteri; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa pronuncia, oltre a difetti di notifica e inesistenza/nullità dell’atto di rettifica; 3) nullità dell’accertamento originario perché firmato da soggetto privo del potere di sottoscrizione, in assenza di formale designazione comunale; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, con ulteriore censura sull’errato computo delle superfici tassabili. I controricorrenti hanno resistito eccependo, tra l’altro, inammissibilità e giudicato interno su alcuni capi della decisione.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi di ricorso. Ha escluso che la concessionaria fosse priva di legittimazione ad appellare, rilevando che la regolarità dell’affidamento e la delibera comunale di convalida mantenevano fermi i poteri della società e che, comunque, l’appello era stato notificato quando il rapporto risultava ancora valido. Ha poi escluso l’ultrapetizione e la nullità per omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse soltanto esaminato le questioni necessarie a decidere il motivo proposto e che non vi fosse un autonomo interesse del contribuente a dolersi della trattazione della revoca dell’affidamento. Ha infine rigettato la censura sulla sottoscrizione dell’avviso, affermando che la previsione di designazione del funzionario comunale si riferisce al caso in cui il potere sia esercitato direttamente dall’amministrazione e non al caso di affidamento a concessionario esterno, nel quale rilevano i poteri rappresentativi della società. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la motivazione della CTR sul computo delle superfici tassabili è stata ritenuta meramente apparente e quindi inferiore al minimo costituzionale di motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali; la Corte non ne fa un autonomo esame decisivo, limitandosi a respingere i motivi relativi alla legittimazione e all’ultrapetizione.
artt. 81, 100, 101, 112 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimazione e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la fondatezza delle censure sulla legittimazione e sull’ultrapetizione.
L’eccezione di inammissibilità per difetto dei requisiti del ricorso è stata disattesa perché ritenuta generica e di stile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso prospettati in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per le censure di nullità della sentenza per ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente; il quarto motivo è stato accolto.
Richiamato nel contesto delle censure processuali; non conduce all’accoglimento dei primi tre motivi.
Richiamato nel contesto delle censure processuali; non conduce all’accoglimento dei primi tre motivi.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte ravvisa la nullità solo in relazione al quarto motivo per motivazione apparente.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
Richiamato per il processo tributario; la Corte decide la questione nel quadro del giudizio tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione; il quarto motivo è accolto perché la motivazione della CTR non lo raggiunge.
Richiamato dalla CTR per sostenere che l’errore di calcolo non incide sul contratto se non ha influito sulla volontà delle parti; la Corte di cassazione non fonda su tale profilo la propria decisione.
Richiamato dalla CTR nel medesimo ragionamento sull’errore di calcolo; non è il fondamento della cassazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il necessario potere di sottoscrizione degli atti tributari; la Corte precisa che la disciplina vale per l’esercizio diretto del potere da parte dell’amministrazione.
art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992
La Corte afferma che la norma sulla designazione del funzionario si riferisce al caso di gestione diretta del tributo da parte dell’ente, non al caso di servizio affidato a concessionario esterno.
Richiamata nel motivo sulla notifica e sull’atto di rettifica, ma non decisiva ai fini dell’esito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla notifica; non è decisivo per la decisione finale.
Richiamata dal ricorrente in tema di notifica; non è decisiva per l’esito.
Richiamato dal ricorrente in tema di notifica; non è decisivo per l’esito.
Richiamato sia per il processo tributario sia per il contesto delle censure; la decisione finale si colloca nel rito tributario.
Richiamato anche nel quarto motivo sulla TARSU e nel terzo motivo sulla sottoscrizione degli atti.
artt. 6 e 9 Regolamento comunale TARSU
Richiamati dal ricorrente per contestare il computo delle superfici tassabili.
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione delle superfici tassabili.
Richiamata dal ricorrente nel motivo sul calcolo delle superfici.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul calcolo delle superfici.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il difetto di legittimazione processuale della parte concessionaria o dell’ente va valutato alla luce della persistenza del rapporto di affidamento e degli effetti di eventuali atti comunali di convalida o di conferma dell’attività svolta.
- La designazione del funzionario comunale prevista dalla normativa sui tributi locali opera quando il potere di accertamento e sottoscrizione è esercitato direttamente dall’amministrazione; se il servizio è affidato a un concessionario esterno, la legittimazione alla firma dell’atto va valutata in base ai poteri rappresentativi della concessionaria.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice affronta questioni logicamente necessarie a decidere il motivo devoluto, anche se tali questioni costituiscono presupposti o argomentazioni ulteriori rispetto alla domanda della parte.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata se la decisione, letta nel suo complesso, contiene un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione e se la parte non dimostra un autonomo interesse alla specifica statuizione mancante.
- La motivazione della sentenza è nulla quando sia solo apparente, ossia quando non consenta di individuare la ratio decidendi e impedisca il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio; in tal caso si supera il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
- Quando la controversia riguarda profili eminentemente fattuali, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell’accertamento del fatto, ma può cassare la decisione se la motivazione sia meramente apodittica o incomprensibile.
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