Cassazione Civile, Ordinanza n. 25728/2025 del 20/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi IRPEF 2007, sostenendo: l'esistenza di una doppia imposizione per il cumulo tra reddito da pensione e reddito da attività professionale forense; la violazione dello Statuto del contribuente; il difetto di motivazione della cartella, anche per asserita mancanza degli elementi prescritti dalla normativa sulle cartelle di pagamento; l'omessa o insufficiente motivazione sul rigetto, in primo grado, della questione di legittimità costituzionale sollevata. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi, ma il ricorso è stato ritenuto generico e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici e che il ricorrente non si fosse confrontato con la ratio decidendi della CTR, limitandosi a riproporre censure generiche sulla pretesa doppia imposizione, sul difetto di motivazione della cartella e sulla questione di legittimità costituzionale senza indicare adeguatamente le affermazioni della sentenza impugnata asseritamente erronee né trascrivere in modo sufficiente gli atti rilevanti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente all'avvocato di difendersi personalmente nel giudizio.
art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
è la base del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi da cui è scaturita la cartella.
ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio.
i primi e il quarto motivo non erano ricondotti in modo immediato e inequivocabile a una delle ipotesi di ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.
impone specificità dei motivi e adeguata indicazione/produzione degli atti rilevanti; la sua violazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e correttezza dell'azione amministrativa, ma non esaminata nel merito per carenza di specificità.
art. 3 della L. n. 241 del 1990
viene richiamato come norma generale sull'obbligo di motivazione, applicabile anche alle cartelle esattoriali.
art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
individua i contenuti obbligatori della cartella di pagamento; la CTR ha ritenuto che, nel caso concreto, fossero presenti.
art. 2 del D.P.R. n. 602 del 1973
il ricorrente lo richiama per sostenere che la cartella non contenesse tutti gli elementi richiesti, ma senza adeguata trascrizione o specificazione.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'attestazione della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica: il ricorrente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, indicare le affermazioni censurate e spiegare in che cosa consistano l'errore di diritto o il vizio denunciato.
- La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o in una critica generica alle conclusioni di merito.
- Quando si contesta il difetto di motivazione di una cartella di pagamento, occorre indicare concretamente quali elementi obbligatori sarebbero mancanti e riportare in modo sufficiente il contenuto dell'atto rilevante; altrimenti la censura è inammissibile.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere dedotta in modo preciso, con indicazione della norma censurata e dei parametri costituzionali asseritamente violati; una mera riproposizione generica è inidonea.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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