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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25731/2025 del 20/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguardava una comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativa al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo in tre cartelle concernenti tasse automobilistiche. Il giudice d'appello aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione e rigettato l'originario ricorso del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza regionale; l'Agenzia ha resistito chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Successivamente il ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, deducendo l'avvenuta chiusura della procedura di definizione agevolata della lite avviata nel 2017, con integrale pagamento delle somme. Dal controricorso è emerso che la definizione agevolata era stata presentata e accolta e che i pagamenti erano stati eseguiti già nel 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse alla sua proposizione, poiché le ragioni della contestazione erano state definite, mediante definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 193/2016, prima ancora del deposito della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 193/2016

    La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite, con accoglimento e integrale pagamento, ha comportato la cessazione sostanziale della controversia e la carenza originaria di interesse a coltivare il ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale base procedurale della memoria del ricorrente e della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite, quando interviene validamente e con integrale pagamento prima della decisione impugnata, può determinare la carenza originaria di interesse all'impugnazione e quindi l'inammissibilità del ricorso.
  • L'interesse ad agire o a impugnare deve sussistere per tutta la durata del processo; se il rapporto sostanziale controverso è già stato definito prima della sentenza impugnata, l'impugnazione è priva di utilità concreta.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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