Cassazione Civile, Ordinanza n. 25729/2025 del 20/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale ha irrogato una sanzione di euro 760 per il parziale pagamento del contributo unificato dovuto nel giudizio tributario n. 376/2014. I contribuenti avevano contestato davanti alla commissione tributaria provinciale e poi in appello la pretesa, sostenendo in cassazione, con un unico motivo, che la disciplina del contributo unificato nel processo tributario crea una disparità tra contribuente e amministrazione finanziaria: il privato deve versare il contributo calcolato sul valore della pretesa fiscale impugnata, mentre l'ente pubblico usufruisce della prenotazione a debito e non effettua un versamento materiale. Chiedevano quindi il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per verificare la compatibilità della normativa nazionale con i principi dell'Unione. Con un secondo motivo denunciavano nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la commissione regionale avesse respinto l'appello senza spiegare perché il valore della causa non fosse indeterminabile e senza motivare sulla determinazione del contributo e sull'asserita debenza della sanzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché nel contenzioso sul contributo unificato legittimato è l'ufficio giudiziario che ha emesso l'atto di riscossione. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo che la disciplina interna sul contributo unificato, commisurato al valore della controversia e soggetto per l'amministrazione al regime della prenotazione a debito, non contrasti con il diritto UE. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la commissione regionale aveva comunque espresso una ratio intellegibile, fondata sul criterio legale del valore della causa, e che la doglianza mirava in realtà a contestare nel merito tale valutazione senza incardinarla correttamente come violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, mentre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
norma richiamata solo per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
consente di denunciare nullità della sentenza per vizi motivazionali rilevanti come errori processuali
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiama il requisito della motivazione della sentenza tributaria
violazione ... dell’art. 112 c.p.c.
la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito si era pronunciato sul tema devoluto
art. 111 Cost.
nonché dell’art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto a una motivazione effettiva
art. 2 TUE
applicazione degli artt. 2 e 9 del Trattato sull'Unione Europea
invocato dai ricorrenti per contestare la disciplina nazionale del contributo unificato
art. 9 TUE
applicazione degli artt. 2 e 9 del Trattato sull'Unione Europea
invocato dai ricorrenti per contestare la disciplina nazionale del contributo unificato
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
artt. 9, comma 1, 11 e 13, comma 1, nonché dell’art. 158 d.P.R. n. 115/ 2002
richiamato quale base normativa del contributo unificato nel processo tributario
artt. 9, comma 1, 11 e 13, comma 1, nonché dell’art. 158 d.P.R. n. 115/ 2002
richiamato quale base normativa del contributo unificato nel processo tributario
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
artt. 9, comma 1, 11 e 13, comma 1, nonché dell’art. 158 d.P.R. n. 115/ 2002
richiamato quale base normativa del contributo unificato nel processo tributario
artt. 9, comma 1, 11 e 13, comma 1, nonché dell’art. 158 d.P.R. n. 115/ 2002
richiamato quale base normativa del contributo unificato nel processo tributario
art. 247 del medesimo d.P.R.
individua l'ufficio incaricato della riscossione del contributo unificato presso il magistrato dove è depositato l'atto collegato al pagamento
invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per l'atto di invito al pagamento emesso dall'ufficio di segreteria
art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992
secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»
attribuisce legittimazione passiva diretta alle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari nelle controversie sul contributo unificato
l’art. 14 d.P.R. 115/2002 prevede che soggetto obbligato al versamento del contributo sia colui che iscrive una causa o che per primo si sia costituito
individua il soggetto obbligato al contributo unificato e lo commisura al valore della controversia
annotazione ai sensi dell’art. 280 d.P.R. n. 115 cit.
disciplina la prenotazione a debito e l'annotazione contabile del contributo dovuto dalle amministrazioni pubbliche
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, è l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato
definisce il valore della causa nel processo tributario come importo del tributo, esclusi interessi e sanzioni
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone gli elementi di fatto e di diritto della decisione, senza dover confutare ogni deduzione difensiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso sul contributo unificato tributario, la legittimazione passiva spetta all'ufficio giudiziario che ha emesso l'invito al pagamento o l'atto di riscossione, non al Ministero dell'economia e delle finanze o ad altri soggetti estranei alla gestione dell'atto.
- La prenotazione a debito per le amministrazioni pubbliche non elimina l'obbligo tributario, ma ne modifica soltanto la modalità di adempimento; non può quindi essere addotta come indice di illegittima disparità rispetto al contribuente privato.
- Nel processo tributario il contributo unificato del contribuente è commisurato al valore della controversia, che coincide con l'importo del tributo impugnato al netto di interessi e sanzioni; la scelta legislativa è ritenuta ragionevole e compatibile con il diritto dell'Unione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione non è rilevante, quando la norma unionale è già stata interpretata o quando l'interpretazione corretta è evidente; il giudice di ultima istanza deve comunque motivare l'eventuale esonero dal rinvio.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non basta il mero dissenso della parte rispetto alla valutazione del giudice, che va semmai censurato con una corretta denuncia di violazione di legge.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.
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