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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25727/2025 del 20/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per interessi relativi a maggiore IRES 2007 iscritti a ruolo in conseguenza del contenzioso instaurato dalla società consolidante e dalla società consolidata nell’ambito del consolidato fiscale. Il contribuente, che aveva rivestito incarichi gestori nelle società coinvolte, impugnava la cartella deducendo, tra l’altro, omessa notifica dell’atto presupposto, difetto di motivazione, insussistenza della responsabilità solidale e insussistenza della responsabilità per sanzioni. In appello la cartella era stata annullata. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno derivante da precedenti sentenze su cartelle analoghe, che avevano già respinto le tesi del contribuente; 2) violazione degli artt. 40-bis d.P.R. 600/1973 e 127 d.P.R. 917/1986, sostenendo che non fosse necessaria la notifica dell’avviso di accertamento al coobbligato persona fisica, essendo sufficiente la notifica alla società consolidante e consolidata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il contribuente aveva comunque avuto conoscenza dell’accertamento partecipando ai giudizi successivi. Nelle more, il contribuente chiedeva la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018; l’Agenzia la negava ritenendo che la cartella non fosse atto impositivo e che la lite non fosse definibile. Il contribuente impugnava il diniego deducendo violazione dell’art. 6 cit., sostenendo che la cartella era il primo atto con cui la pretesa impositiva gli era stata portata a conoscenza e quindi era definibile.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, qualificando la cartella impugnata come atto impositivo perché costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente, non essendo stato notificato a lui l’avviso di accertamento presupposto. Ha ritenuto irrilevante che la cartella riguardasse soltanto interessi e che il ruolo fosse intestato anche ad altri soggetti, poiché la definizione poteva riguardare la sola posizione del contribuente. Ne ha tratto la conseguenza che la lite era definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, essendo soddisfatti gli altri presupposti normativi e risultando versato l’importo dovuto. L’accoglimento del ricorso sul diniego ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio principale per intervenuta definizione della controversia. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la definizione amministrativa e la natura delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dall’Agenzia per sostenere l’efficacia del giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze relative ad analoghe cartelle; la Corte non decide sul punto perché assorbito dall’intervenuta definizione agevolata

  • art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dall’Agenzia per affermare che, nel consolidato fiscale, l’obbligo di notifica dell’avviso di accertamento gravava sulla società e non sul coobbligato persona fisica

  • art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dall’Agenzia in tema di consolidato fiscale e rapporti tra consolidante e consolidata; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 1; comma 2, lett. b); comma 12

    la cartella di pagamento, quando costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente, ha natura di atto impositivo e rientra tra gli atti definibili; la lite è definibile anche se riguarda solo interessi e anche se il ruolo coinvolge altri soggetti, purché sia definibile la sola posizione del richiedente e siano presenti gli ulteriori presupposti normativi

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    norma di conversione del d.l. 119/2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 19 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla Corte per ribadire che la cartella, se primo atto impositivo, è impugnabile anche nel merito davanti al giudice tributario

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    citato a titolo esemplificativo per i casi in cui la cartella non è preceduta da avviso di accertamento e assume natura di atto impositivo

  • art. 6, comma 2, lett. b), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato per il versamento del 15% del valore della controversia quale presupposto della definizione

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento assume natura di atto impositivo quando è il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente; in tal caso è impugnabile anche nel merito e può essere oggetto di definizione agevolata.
  • Nel valutare la definibilità di una controversia tributaria ex art. 6 d.l. 119/2018 occorre guardare alla posizione del singolo contribuente che chiede la definizione: la circostanza che il ruolo coinvolga anche altri soggetti non esclude la definizione della sola quota riferibile a chi la richiede.
  • Quando l’avviso di accertamento presupposto non è stato notificato al contribuente, non può escludersi la natura di atto impositivo della successiva cartella, che diventa il primo atto idoneo a introdurre la pretesa nei suoi confronti.
  • Se la lite viene validamente definita in via agevolata, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto per intervenuta definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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