Cassazione Civile, Ordinanza n. 17851/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IRAP relativo all'anno d'imposta 2007 per Euro 149.000, oltre sanzioni e accessori. In primo grado la CTP aveva annullato le sanzioni ma confermato il tributo; in appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione della società e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, ripristinando anche le sanzioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi: nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta invalidità dell'atto ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973; motivazione apparente; violazione dell'art. 15 L.R. Sicilia n. 21/2003 per mancato riconoscimento di una norma agevolativa IRAP ritenuta incompatibile con il regime de minimis; omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per mancata applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997 in tema di deduzione della base imponibile IRAP; omesso esame e violazione dell'art. 10 L. 212/2000 in punto sanzioni, per asserita obiettiva incertezza normativa; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla contestazione delle sanzioni per vizio di motivazione dell'atto. Dopo il ricorso, la società ha chiesto la sospensione del giudizio per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie; l'Agenzia ha attestato il pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria e del pagamento degli oneri previsti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, in base alla disciplina della definizione agevolata, e che non si applica l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché l'estinzione per cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale in materia tributaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato dalla ricorrente come norma la cui violazione avrebbe comportato l'invalidità dell'atto impositivo.
art. 15 L.R. Sicilia n. 21 del 2003
Evocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità di una norma agevolativa IRAP nonostante il richiamo al regime de minimis.
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997
Evocato quale disposizione sulla deduzione dal valore della produzione netta ai fini della base imponibile IRAP.
Evocato dalla ricorrente per sostenere che le sanzioni non fossero irrogabili in presenza di obiettiva incertezza normativa.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
Base normativa dell'istanza di sospensione del giudizio per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 11 della L. n. 50/2017
Richiamato come disciplina della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito, con pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento.
art. 11, comma 10, ultimo periodo, della disciplina sulla definizione agevolata
La Corte lo interpreta nel senso che, nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione perché la pronuncia è di estinzione per cessazione della materia del contendere, fattispecie diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il contribuente aderisce a una definizione agevolata della controversia tributaria e risulta effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente a definizione agevolata, comporta che le spese restano regolate secondo la disciplina speciale della definizione e, se prevista, a carico di chi le ha anticipate.
- La pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere non integra rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; perciò non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Le censure di omessa pronuncia, motivazione apparente e violazione di norme sostanziali restano assorbite quando sopravviene una causa estintiva del giudizio per intervenuta definizione della lite.
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