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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17708/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra due soggetti legati da una relazione personale. La parte poi attrice in primo grado chiese l’annullamento del contratto deducendo di essere stata indotta alla vendita da minacce e intimidazioni, fino a paventate minacce di morte, attribuite alla controparte. Quest’ultima resistette negando la violenza morale e propose anche domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di somme che assumeva di avere prestato per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile. Il Tribunale accolse la domanda di annullamento e respinse la riconvenzionale. In appello, la decisione venne confermata. I ricorrenti per cassazione, eredi della parte soccombente, dedussero principalmente l’omesso esame di un fatto decisivo: la sopravvenuta sentenza penale di appello che aveva assolto il loro dante causa dai fatti contestati. Un ricorrente articolò inoltre censure per violazione degli artt. 1427 e 1435 c.c. e degli artt. 116 e 117 c.p.c. nonché dell’art. 654 c.p.p., sostenendo che la prova della violenza morale sarebbe mancata e che il collegamento tra la volontà di separarsi della controparte e la pretesa costrizione a vendere fosse smentito dalle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di entrambi gli eredi, ritenendo fondato il rilievo sull’omesso esame della sentenza penale di assoluzione, tempestivamente prodotta e discussa tra le parti. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, perché rivaluti la vicenda tenendo conto dell’assoluzione penale, pur senza esserne vincolata ex art. 654 c.p.p. I restanti motivi del ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1435 c.c.

    È richiamato come norma sulla violenza morale quale vizio del consenso idoneo a fondare l’annullamento del contratto.

  • art. 1427 c.c.

    È richiamato insieme all’art. 1435 c.c. come base della censura sulla dedotta invalidità del consenso per violenza.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 117 c.p.c.

    È invocato insieme all’art. 116 c.p.c. nella critica alla valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 654 c.p.p.

    La Corte afferma che la sentenza penale di assoluzione non era automaticamente vincolante nel giudizio civile, ma non poteva essere ignorata del tutto.

  • art. 652 c.p.p.

    È richiamato per affermare, in via generale, quando il giudicato penale di assoluzione può spiegare effetti preclusivi nel giudizio civile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La Corte richiama il principio per cui l’assoluzione fondata su insufficienza di prova non produce il medesimo effetto preclusivo del giudicato penale rispetto all’accertamento del fatto nel civile.

Massime di principio

  • Il giudicato penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice civile: l’effetto preclusivo opera solo quando il provvedimento contenga un accertamento specifico e positivo sull’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, non quando l’assoluzione sia fondata sulla mera insufficienza o contraddittorietà della prova.
  • Anche quando non sussista un vincolo di efficacia preclusiva ex art. 654 c.p.p., il giudice civile non può ignorare una sentenza penale di assoluzione ritualmente prodotta e discussa, soprattutto se riferita ai medesimi fatti e alle medesime prove poste a base della decisione civile.
  • Nel giudizio di annullamento per violenza morale, la coazione può consistere in qualsiasi pressione o intimidazione idonea a rendere non pienamente libera la determinazione negoziale; resta però necessario che il giudice valuti compiutamente tutte le risultanze istruttorie pertinenti.
  • Quando una sentenza civile fonda l’accertamento di una violenza morale anche sul richiamo a una precedente decisione penale poi riformata in senso assolutorio, la mancata considerazione di quest’ultima integra vizio decisivo della motivazione o dell’esame del fatto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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