Cassazione Civile, Ordinanza n. 17705/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio una società chiedendo il pagamento di compensi professionali per prestazioni svolte, con accessori. Il tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente; in appello la società era risultata parzialmente vittoriosa e la corte territoriale aveva fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado, anziché dalla precedente costituzione in mora del creditore. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando violazione degli artt. 1219, 1224, 1229 e 1282 c.c., sostenendo che gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla richiesta di pagamento del 16/11/2006 e non dalla liquidazione giudiziale. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nei crediti per compensi professionali richiesti dal cliente al professionista, gli interessi ex art. 1224 c.c. decorrono dalla messa in mora, cioè dalla richiesta stragiudiziale di pagamento o dalla domanda giudiziale, senza che sia necessaria una preventiva liquidazione giudiziale del compenso e indipendentemente dal rito prescelto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla decorrenza degli interessi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito fissando la decorrenza degli interessi al 16/11/2006. Ha confermato la statuizione sulle spese di lite del giudizio di appello e ha condannato la controricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1219 c.c.
Richiamato per sostenere che la costituzione in mora può derivare dalla richiesta di pagamento del creditore; non è necessaria la previa liquidazione giudiziale del credito.
art. 1224 c.c.
Gli interessi moratori competono dal giorno della messa in mora, anche se il credito non era ancora liquidato giudizialmente.
art. 1229 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa un'autonoma interpretazione di questa norma.
art. 1282 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione sulla mora e sugli interessi moratori più che sulla disciplina degli interessi corrispettivi.
d.lgs. 231/2002
La sentenza di primo grado aveva accertato la data di costituzione in mora anche ex d.lgs. 231/2002; tale data è stata assunta come momento iniziale della decorrenza degli interessi.
Massime di principio
- Nel credito per compensi professionali la mora del debitore può essere validamente costituita dalla richiesta stragiudiziale di pagamento del professionista o dalla proposizione della domanda giudiziale, senza necessità di una preventiva quantificazione giudiziale del dovuto.
- Il principio romanistico 'in illiquidis non fit mora' non trova riconoscimento nell'ordinamento italiano: l'illiquidità del credito non impedisce, di per sé, la costituzione in mora.
- Ai fini della mora, rileva che il debitore possa ragionevolmente stimare la prestazione dovuta sulla base della richiesta del creditore; la colpa è esclusa solo quando sia impossibile qualsiasi quantificazione, non quando il debito sia semplicemente non ancora liquidato in giudizio.
- Quando la questione riguarda soltanto la decorrenza degli interessi su un credito già accertato, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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