Cassazione Civile, Ordinanza n. 17706/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui la società fornitrice di serramenti chiedeva il pagamento del saldo per la fornitura e posa in opera di infissi presso un hotel gestito dalla controparte. La destinataria del decreto proponeva opposizione, deducendo che l'opera era stata eseguita in ritardo e non a regola d'arte. La società opposta sosteneva invece la tardività della denuncia dei vizi. Il Tribunale qualificava il rapporto come appalto e rigettava l'opposizione; la Corte d'appello, invece, lo qualificava come vendita e riteneva la società fornitrice decaduta dalla denunzia dei vizi, rigettando la domanda. In cassazione la ricorrente censurava: (1) la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e la qualificazione del rapporto come vendita anziché appalto, sostenendo che la prestazione principale fosse quella di adattamento, posa e installazione degli infissi; (2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio motivazionale, sostenendo che, una volta qualificato correttamente il contratto, non avrebbe dovuto applicarsi il termine breve per la denuncia dei vizi della vendita e che la Corte d'appello avrebbe omesso o mal valutato documenti da cui risultavano tempestive contestazioni e riconoscimento dei vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non individuava la concreta violazione dei canoni ermeneutici, ma proponeva soltanto una lettura alternativa e non consentita in sede di legittimità; ha inoltre confermato la qualificazione del rapporto come vendita, osservando che la fornitura dei serramenti rientrava nel normale ciclo produttivo del fornitore e che la manodopera per trasporto e montaggio era meramente accessoria rispetto alla prestazione di dare. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che non vi era violazione dell'art. 115 c.p.c. né dell'art. 116 c.p.c., perché il giudice di merito aveva valutato prove ritualmente introdotte e il ricorso mirava in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. era insussistente perché i documenti asseritamente omessi erano stati esaminati e la censura era priva della necessaria specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico la cui violazione va specificamente dedotta indicando in concreto il canone disatteso e il modo dello scostamento del giudice di merito.
art. 1495 c.c.
Richiamato con riferimento al termine di denuncia dei vizi nella vendita, applicabile solo se il contratto è qualificato come compravendita.
art. 1667, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente in alternativa alla disciplina della vendita, per sostenere la qualificazione del rapporto come appalto.
art. 2222 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere la prevalenza della prestazione d'opera rispetto alla vendita.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; non può però essere usato per sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione plausibile del contratto.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti diversamente prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dalla regola di valutazione stabilita, non quando si contesti il merito del prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è circoscritto e non consente di riesaminare il materiale probatorio o di ottenere una diversa valutazione dei documenti esaminati dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato per la necessità di specifica indicazione, nel ricorso, dei documenti su cui si fonda il motivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella qualificazione di un contratto misto tra fornitura e posa in opera occorre verificare quale sia la prestazione prevalente: se prevale l'obbligazione di dare con attività accessoria di montaggio o adattamento, il rapporto va ricondotto alla vendita; se prevale l'organizzazione di mezzi e l'attività di facere, può configurarsi un appalto.
- In sede di legittimità non è consentito limitarsi a contrapporre una interpretazione del contratto diversa da quella accolta dal giudice di merito: per dedurre la violazione delle norme ermeneutiche occorre indicare specificamente quale canone sia stato disapplicato e in che modo.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se non sia una delle interpretazioni plausibili; se la lettura adottata è ragionevole e coerente con gli atti, il ricorso che miri a una rivalutazione del merito è infondato.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove, ma solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola di valutazione imposta dalla legge; non è sufficiente lamentare una cattiva ponderazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere un nuovo esame dei documenti già valutati dal giudice di merito; è inoltre necessario che il ricorrente indichi specificamente gli atti processuali rilevanti.
- Quando la prestazione principale consiste nella fornitura di un bene prodotto nel normale ciclo dell'impresa e le attività di trasporto e montaggio hanno carattere accessorio, la disciplina applicabile è quella della vendita, con conseguente operatività dei relativi termini di denunzia dei vizi.
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