Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 1.433,89, oltre accessori e spese, fondato su due fatture relative a interventi di riparazione di due cancelli automatici. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte e chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione e condannava l'ingiungente al risarcimento. In appello, però, il tribunale riformava integralmente la decisione, riteneva provata la corretta esecuzione degli interventi e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione la società opponente/soccombente articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, ritenuto privo di specifici capi impugnati; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova e per avere ritenuto provato l'esatto adempimento del creditore; 3) violazione dell'art. 1218 c.c. per avere escluso il nesso causale tra inadempimento e danni; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la controparte avrebbe ammesso il proprio inadempimento e che il giudice avrebbe trascurato l'inadempimento relativo all'intervento del 2012; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte ha respinto il ricorso ritenendo infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto, valorizzando il giudizio di merito sulla sufficiente specificità dell'appello, sull'accertamento della corretta esecuzione delle riparazioni, sulla mancata prova delle contestazioni e sull'inidoneità delle doglianze processuali formulate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva accolto l'appello della società creditrice, riformato la sentenza di primo grado e confermato il decreto ingiuntivo. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo la controparte rimasta intimata, non vi era luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; ha dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, anche mediante la riproposizione delle medesime ragioni difensive già svolte in primo grado, purché il contenuto delle censure sia chiaro e consenta di individuare i capi contestati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura deve effettivamente investire una violazione di legge; non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
art. 1218 c.c.
L'inadempimento va accertato in base alle risultanze probatorie; se il giudice di merito ritiene provato l'esatto adempimento, non sussiste violazione della norma per il solo fatto che la parte soccombente contesti la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non quando il giudice ritenga, con valutazione del materiale istruttorio, che il credito o l'adempimento siano provati.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione deve essere specificamente allegata e, nel ricorso per cassazione, l'erronea applicazione del principio richiede la trascrizione degli atti processuali rilevanti; l'apprezzamento del giudice di merito sulla non contestazione è sindacabile nei limiti del vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito dedurre sotto tale profilo questioni di diritto o mere contestazioni sull'apprezzamento della prova.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il momento processuale in cui è stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di omesso esame richiede il deposito e la specifica individuazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la doglianza è inammissibile se non censura autonomamente la statuizione sulle spese ma la prospetta solo come conseguenza dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali né l'introduzione di argomenti nuovi rispetto al primo grado: è sufficiente che l'atto consenta di individuare con precisione le statuizioni censurate e le ragioni della critica.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca l'onere probatorio in modo errato; non quando, pur correttamente individuato l'onere, valuti le prove e ritenga dimostrato o non dimostrato il fatto costitutivo.
- La censura di violazione dell'art. 1218 c.c. non può tradursi in un riesame del fatto: se il giudice accerta che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte, la doglianza sull'inadempimento resta incompatibile con tale accertamento.
- La deduzione della non contestazione richiede nel ricorso per cassazione la puntuale trascrizione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di questioni giuridiche o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
- La doglianza sulle spese processuali è inammissibile se non critica in modo autonomo la statuizione sulle spese, ma si limita a dipenderne dall'auspicato accoglimento dei motivi di merito.
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