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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17710/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un fabbricato. L'appaltatrice aveva chiesto la risoluzione per inadempimento del committente, il pagamento del saldo dei lavori eseguiti e il risarcimento dei danni; il committente aveva invece contestato l'opera per gravi vizi e aveva chiesto in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per colpa dell'appaltatrice e le aveva riconosciuto un importo per i costi di eliminazione dei vizi. La Corte d'appello, decidendo sugli appelli di entrambe le parti, ha confermato la risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, ma ha riformato in parte la quantificazione, riconoscendo all'appaltatrice un credito residuo calcolato sul corrispettivo pattuito meno i costi di eliminazione dei vizi e di alcune opere extracapitolato. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella qualificazione della domanda di pagamento come richiesta restitutoria ex art. 1458 c.c.; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione e per mancata prova del corrispettivo; 3) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. per avere riconosciuto il prezzo pattuito invece del solo valore venale dell'opera alla data della risoluzione; 4) violazione delle norme su interessi, risarcimento e risoluzione per non aver rivalutato monetariamente la somma stimata dalla c.t.u. per l'eliminazione dei vizi; 5) violazione delle norme processuali per non aver computato l'Iva sulla somma relativa ai danni da vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo e il quinto motivo, ha accolto il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda di pagamento come compatibile con gli effetti restitutori della risoluzione; ha confermato che, in caso di risoluzione dell'appalto, l'appaltatore può ottenere il corrispettivo delle opere già eseguite come equivalente della restitutio in integrum, al netto dei costi per i vizi; ha escluso l'Iva sulla somma liquidata per i vizi perché non corrispettivo fatturato; ma ha ravvisato errore nel mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta per eliminare i vizi, trattandosi di debito di valore.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    richiamato quale base della domanda dell'appaltatrice di risoluzione per inadempimento del committente.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per entrambe le domande di risoluzione per inadempimento e per chiarire che la risoluzione del contratto produce gli effetti tipici previsti dalla norma.

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive comporta effetto liberatorio ex nunc per le prestazioni future ed effetto recuperatorio ex tunc per quelle già eseguite; nell'appalto il prezzo delle opere eseguite può costituire l'equivalente pecuniario della restitutio in integrum.

  • art. 1662, comma 2, c.c.

    richiamato dal committente a fondamento della propria domanda riconvenzionale di risoluzione per vizi e difformità in corso d'opera.

  • art. 1668 c.c.

    le somme dovute per eliminare vizi e difformità possono essere qualificate come riduzione del prezzo o risarcimento del danno; in ogni caso costituiscono debito di valore suscettibile di rivalutazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non è configurabile ultrapetizione se il giudice di merito interpreta la domanda come comprensiva della pretesa accolta, trattandosi di qualificazione giuridica della domanda e non di decisione su un bene della vita diverso.

  • art. 115 c.p.c.

    la versione novellata del principio di non contestazione si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori opera comunque l'esigenza di contestazione chiara e analitica dei fatti allegati dall'attore.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova del corrispettivo; la Corte conferma che, nel caso concreto, il corrispettivo era stato adeguatamente ritenuto non contestato in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice non poteva applicare la formulazione novellata del principio di non contestazione a un giudizio iniziato nel 2007, ma la motivazione resta corretta quanto al rilievo difensivo del convenuto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti conforme a diritto.

  • artt. 1282 c.c. e 1284 c.c.

    richiamati in relazione alla domanda di rivalutazione/interessi sulla somma dovuta per i vizi; la Corte accoglie la censura solo nella parte relativa alla rivalutazione, non agli interessi in sé.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno conseguente ai vizi dell'opera.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nei motivi sulla decorrenza e misura degli accessori del credito.

  • art. 1449 c.c.

    richiamato congiuntamente alle norme sulla risoluzione e agli accessori del credito, senza che ne derivi un principio autonomo specificamente affermato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per censurare la mancata inclusione dell'Iva, ma la Corte esclude che l'imposta fosse dovuta sulla somma riconosciuta per i vizi.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore non impedisce che questi ottenga il valore economico delle opere già eseguite e delle quali il committente abbia tratto utilità, quale equivalente pecuniario della restitutio in integrum.
  • La domanda di pagamento formulata dall'appaltatore può essere accolta, se del caso, anche quando debba essere giuridicamente qualificata come pretesa restitutoria conseguente alla risoluzione, senza violazione dell'art. 112 c.p.c., purché restino fermi i fatti allegati.
  • La regola della non contestazione deve essere applicata tenendo conto della data di introduzione del giudizio: la formulazione novellata dell'art. 115 c.p.c. opera solo per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma; nei processi anteriori resta comunque rilevante una contestazione chiara e specifica dei fatti allegati.
  • Le somme dovute per eliminare vizi e difformità dell'opera appaltata integrano un debito di valore e, come tale, devono essere rivalutate sino alla decisione, perché il ristoro deve preservare l'effettiva consistenza economica del danno.
  • L'Iva non è dovuta sulla somma liquidata a titolo di danno o di costo di eliminazione dei vizi, se tale somma non corrisponde a un corrispettivo fatturato per prestazioni imponibili, ma a un equivalente risarcitorio o restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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