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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17707/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile, concluso tra le parti in data 5 dicembre 2005. I committenti avevano poi convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo l'accertamento che nulla fosse più dovuto, deducendo di aver già corrisposto quanto spettante, anche sulla base di una scrittura privata del 30 settembre 2006 che regolava i rapporti tra le parti, menzionava pagamenti già eseguiti e prevedeva la verifica contabile di un professionista incaricato. L'appaltatore, costituitosi, aveva invece proposto domanda riconvenzionale per ottenere il saldo lavori, indicato in euro 71.847,96. La Corte d'appello aveva ritenuto che la scrittura del 30 settembre 2006 avesse fissato in euro 130.000,00 il corrispettivo per i primi cinque SAL e che le opere residue dovessero essere valorizzate secondo criteri determinati dall'arbitratore sulla base del prezziario provinciale, con conseguente esclusione di ulteriori somme dovute. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione della scrittura del 30 settembre 2006, sostenendo che essa non fissasse un accordo definitivo sul corrispettivo, ma si limitasse ad attestare un acconto e a demandare a un terzo la liquidazione finale, anche tenendo conto di una precedente scrittura del 6 settembre 2006 che avrebbe previsto ulteriori opere e un aumento del prezzo; 2) violazione degli artt. 1349 e 1657 c.c., assumendo che le parti avessero rimesso a un terzo la determinazione del corrispettivo e che la corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la contabilità del perito/direttore lavori. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati perché si risolvevano nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e senza trascrivere adeguatamente il contenuto degli accordi richiamati.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva accertato non essere dovuto alcun ulteriore importo all'appaltatore. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva dato una interpretazione plausibile e non illogica della scrittura privata del 30 settembre 2006, valorizzando il senso letterale delle clausole e ritenendo che l'importo di euro 130.000,00 si riferisse ai primi cinque SAL. Ha inoltre ribadito che, in sede di legittimità, non è consentito sostituire una diversa lettura del contratto a quella del giudice di merito quando quest'ultima rientri tra le interpretazioni possibili e plausibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che vi fosse una censura effettiva in tema di arbitraggio, rilevando che anche tale doglianza si traduceva in una contestazione dell'interpretazione del documento contrattuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte afferma che la censura deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri canoni interpretativi; non basta richiamarlo in astratto per contestare l'esito dell'interpretazione del contratto.

  • art. 1364 c.c.

    Indicato come criterio successivo al senso letterale, utilizzabile solo se il testo risulti ambiguo.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato quale canone interpretativo subordinato al significato letterale della clausola.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi integrativi, da utilizzare se quelli precedenti siano insufficienti.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato tra i criteri interpretativi integrativi per il caso di insufficienza dei canoni precedenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge nell'interpretazione del contratto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva la mancata trascrizione degli accordi succedutisi nel tempo, profilo che integra una carenza del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 1349 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di arbitraggio; la Corte osserva che la doglianza non riguarda realmente la norma, ma ancora una volta l'interpretazione della scrittura privata.

  • art. 1657 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una determinazione del corrispettivo secondo la disciplina dell'appalto, ma la censura viene ritenuta meramente interpretativa.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in connessione con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a invocare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c., ma deve indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio logico il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Quando il giudice di merito adotta una delle possibili e plausibili interpretazioni del contratto, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova lettura del testo solo perché ritiene preferibile la propria.
  • Il controllo di legittimità sull'interpretazione contrattuale non consente di sostituire la ricostruzione fattuale del ricorrente a quella del giudice di merito, se quest'ultima è sorretta dal senso letterale delle clausole e da una motivazione non illogica.
  • La deduzione di violazione di norme sull'arbitraggio o sulla determinazione del corrispettivo è inammissibilmente elusa quando, in realtà, la critica riguarda solo il significato attribuito dal giudice di merito alla scrittura contrattuale.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o comunque indicare specificamente il contenuto degli accordi rilevanti, perché altrimenti la censura non consente il controllo sulla denunciata violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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