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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20364/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A seguito di verifica fiscale l'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA (anno 2008) ritenendo maggiori ricavi derivanti da vendite di immobili a Senago e Cesate sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la società (files con valori al mq più alti dei rogiti) e confronti con valori di edilizia convenzionata. La società ha impugnato l'avviso lamentando carenza di motivazione, inidoneità delle presunzioni, omissione di esame di contratti di finanziamento e violazioni procedurali e di legge tributaria e processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi della società: la motivazione della CTR era sufficiente rispetto al minimo costituzionale; non è stata dimostrata una concreta omissione di fatti decisivi (operava la disciplina della "doppia conforme"); il giudice di merito può fondare il convincimento su prove ritenute più attendibili e non è tenuto ad esaminare ogni singola allegazione se incompatibile con la soluzione adottata; le presunzioni e i dati oggettivi tratti dai files della società e le dichiarazioni degli accertatori (non specificamente contestate) erano idonei a sostenere l'accertamento; le doglianze sulle sanzioni erano infondate poiché per le sanzioni tributarie è sufficiente la condotta volontaria e consapevole.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992

    art. 36 comma 2 n. 4; art. 1 comma secondo

    Regole sul processo tributario e sugli elementi che il giudice deve motivare; richiamo al rinvio alle norme del codice di rito compatibili e al principio del diritto vivente circa la motivazione della sentenza.

  • c.p.c.

    art. 360 comma 1 nn. 3 e 4; art. 132 comma 2 n. 4; art. 348 ter quinto comma; art. 115; art. 112

    Limiti del sindacato in Cassazione (omesso esame, violazione di legge, motivazione) e applicazione della regola di ammissione dei fatti non specificamente contestati; principio della 'doppia conforme' che esclude il sindacato di certe questioni.

  • legge 212/2000 (statuto del contribuente)

    Garanzie di correttezza e motivazione degli atti impositivi: la Corte conferma che non è necessario che l'atto impositivo risponda punto per punto alle osservazioni del contribuente purché motivi complessivamente le ragioni dell'accertamento.

  • c.c.

    Regole sul grado di prova e sulle presunzioni: il ragionamento presuntivo è sindacabile in Cassazione solo se la ricostruzione fattuale è erronea o il ragionamento eccede i criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • D.P.R. 600/1973

    Presunzioni in tema di imposte indirette e criteri per l'accertamento del maggior valore degli immobili; la Corte valuta che le presunzioni possono reggere anche con un unico elemento purché idoneo e preciso.

  • D.P.R. 633/1972

    Presunzioni rilevanti ai fini IVA analoghe a quelle previste per le imposte dirette; applicabilità del principio della gravità, precisione e concordanza.

  • d.lgs. 472/1997

    artt. 16 comma 2 e 17; richiamo art. 5 (giurisprudenza)

    Norme sulle sanzioni tributarie: la Corte ricorda che per l'affermazione della responsabilità è sufficiente la condotta volontaria e consapevole, con presunzione di colpa a carico del reo.

  • Costituzione

    Parametro costituzionale minimo della motivazione richiesto alle decisioni giudiziarie; la motivazione deve superare una soglia minima per essere valida.

  • D.P.R. 115/2002

    Richiamo formale nell'atto di chiusura della sentenza (disposizioni su spese e connessi); citato in dispositivo finale.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può fondare l'accertamento su prove extracontabili (anche documenti della stessa società) purché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; non è necessario un ampio corredo probatorio se l'elemento prodotto è oggettivo e idoneo al confronto.
  • La motivazione della sentenza di merito, anche se sintetica, è sufficiente se permette di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; la Cassazione interviene solo se manca il minimo costituzionale o sussistono motivazione apparente, manifesta contraddittorietà o perplessità incomprensibili.
  • Il giudice di merito non è tenuto a esaminare e confutare punto per punto tutte le argomentazioni delle parti: è sufficiente che la decisione esponga in modo conciso ma logico gli elementi e le prove ritenute decisivi; le argomentazioni incompatibili con la soluzione si ritengono implicitamente respinte.
  • La 'doppia conforme' (conferma integrale o corrispondente dell'appello rispetto alla sentenza di primo grado) limita i motivi proponibili in Cassazione, salvo dimostrazione che le ragioni di fatto base delle due decisioni siano diverse.
  • Le dichiarazioni degli accertatori o dati non documentati possono essere valutati se non specificamente contestati dalla controparte: ai sensi dell'art.115 c.p.c. i fatti non specificamente contestati si considerano ammessi.
  • Per l'irrogazione delle sanzioni tributarie non è sempre necessario dimostrare dolo o colpa grave: normativa e giurisprudenza ammettono la sufficienza di una condotta volontaria e la presunzione di colpa in determinate ipotesi.

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