Cassazione Civile, Sentenza n. 20266/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva condannato solidalmente il Condominio e la Edil Brusco al pagamento di Euro 19.709,26 a titolo di compensi professionali dell'avv. Murolo. Il Condominio ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art.14 d.lgs.150/2011 per aver introdotto il giudizio con citazione anziche con ricorso 702 bis; 2) violazione dell'art.4 d.lgs.150/2011 per aver disposto il mutamento del rito dopo l'istruttoria oltre i termini; 3) violazione dell'art.292 c.p.c. per mancata comunicazione dell'ordinanza di mutamento di rito alla contumace Edil Brusco con lesione del contraddittorio; 4) errata applicazione dell'art.68 R.D.L. 1578/1933 in quanto la causa si era conclusa con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese concordata tra le parti; 5) violazione dell'art.1372 c.c. per avere il Tribunale imposto al Condominio la responsabilità anche per il cosiddetto palmario pattuito tra l'avvocato e la Edil Brusco, ossia un compenso contrattuale estraneo al rapporto processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi e ha accolto il quinto. In particolare ha confermato la validita degli atti introduttivi e la regolarita del mutamento di rito ai sensi del d.lgs.150/2011 e ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina sull'effetto della transazione sulle spese quando le parti hanno espressamente sottratto la pronuncia al giudice; pero ha cassato l'ordinanza limitatamente alla statuizione che aveva posto a carico solidale del Condominio anche l'importo convenuto a titolo di palmario, ritenendo che il palmario sia frutto di un accordo inter partes tra cliente e avvocato e non rientra nella speciale solidarieta prevista dall'art.68. La causa e stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione per la nuova statuizione e per le spese di legittimita.
Norme richiamate
R.D.L. 27/11/1933 n.1578 art.68
La speciala solidarieta prevista dall'art.68 tutela i diritti degli avvocati relativi al giudizio transatto e al pagamento degli onorari e delle spese inerenti al processo; non si estende ai patti privati intercorsi tra avvocato e suo cliente estranei al processo, come il palmario.
Indica il rito speciale applicabile alle controversie di cui alla normativa di settore; la sentenza ribadisce che la materia resta soggetta al rito previsto dall'art.14 ma il mutamento di rito trova disciplina alla luce dell'art.4 del medesimo d.lgs.
Prevede la sanatoria degli atti introduttivi difformi e che l'ordinanza di mutamento del rito opera pro futuro: gli effetti sostanziali e processuali delle domande si valutano secondo il rito concretamente seguito sino al mutamento, evitando effetti retroattivi penalizzanti.
Codice di procedura civile art.292
Norma che impone la notifica al contumace di comparse contenenti domande nuove. Tuttavia la giurisprudenza consolidata indica che l'inosservanza di questa prescrizione puo essere fatta valere solo dal contumace che si costituisce, per cui l'eventuale vizio e inammissibile se l'interessato non ha contestato tempestivamente.
Principio generale della vincolativita dei contratti. La Corte ha richiamato che i patti tra avvocato e cliente non possono imporre obblighi a terzi estranei e quindi non possono essere fatti valere contro la controparte processuale non parte dell'accordo.
I. 27/7/1942 n.794 art.28
La materia richiamata rientra nella disciplina speciale dei riti; la modifica introdotta dal d.lgs.150/2011 conferma il carattere speciale del rito ma non impedisce l'applicazione delle regole di sanatoria del mutamento di rito.
Codice di procedura civile art.92 comma 3 e art.310 ultimo comma
Le disposizioni sulle spese di giudizio conciliato non si applicano automaticamente all'ipotesi di cessazione della materia del contendere per transazione quando le parti abbiano espressamente sottratto al giudice la pronuncia sulle spese; in questi casi l'art.68 puo trovare applicazione per tutelare il credito dell'avvocato relativo al giudizio.
Massime di principio
- L'art.68 R.D.L. 1578/1933 tutela solo i compensi e le spese inerenti al processo transatto; patti privati tra avvocato e cliente, quali il palmario, non vincolano terzi e non rientrano nella solidarieta prevista dall'art.68.
- Se le parti transigono e concordano anche sulle spese chiedendo la compensazione o sottraendo la pronuncia al giudice, l'art.68 puo essere invocato per evitare che l'avvocato rimanga insoddisfatto per diritti processuali che non hanno potuto essere liquidati dal giudice.
- Il mutamento di rito ex d.lgs.150/2011 art.4 non retroagisce in modo da annullare gli effetti degli atti gia compiuti: l'atto introduttivo difforme e sanato e le regole del rito originario prevalgono per le fasi gia svolte, mentre il nuovo rito vale per il prosieguo.
- La mancata comunicazione al contumace dell'ordinanza di mutamento di rito e sanzionabile soltanto se il contumace poi si costituisce e deduce il vizio; il contumace che non si costituisce non puo far valere tale inosservanza.
- Per recuperare un palmario o altri compensi contrattuali straordinari l'avvocato deve agire nei confronti del proprio cliente; non puo imporre tali oneri a terzi estranei alla convenzione processuale.
- In fase di transazione e di composizione delle spese e degli onorari e importante rendere esplicita la volonta delle parti circa l'attribuzione delle spese e l'esclusione della pronuncia giudiziale, perche cio rende piu agevole la tutela del credito del difensore ai sensi dell'art.68.
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